Art. 13 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. In sede di prima  applicazione  l'Osservatorio  regionale  delle
fusioni di cui all'art. 14-bis della legge regionale n. 24  del  1996
opera nella composizione gia' istituita dalle seguenti disposizioni: 
  a) art. 4, comma 5, della legge regionale 7  febbraio  2013,  n.  1
(Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di
Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio  e  Savigno
nella Provincia di Bologna); 
  b) art. 1, comma 4, della legge regionale 7 novembre  2013,  n.  18
(Istituzione del Comune di Fiscaglia mediante fusione dei  Comuni  di
Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara); 
  c) art. 1, comma 4, della legge regionale 7 novembre  2013,  n.  19
(Istituzione del Comune  di  Poggio  Torriana  mediante  fusione  dei
Comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini); 
  d) art. 1, comma 4, della legge regionale 7 novembre  2013,  n.  20
(Istituzione del Comune  di  Sissa  Trecasali  mediante  fusione  dei
Comuni di Sissa e Trecasali nella Provincia di Parma); 
  e) art. 1, comma 5, della legge  regionale  9  luglio  2015,  n.  8
(Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione  dei  Comuni  di
Busana, Collagna, Ligonchio e  Ramiseto  nella  Provincia  di  Reggio
Emilia); 
  f) art. 1, comma 4, della legge regionale 23 novembre 2015,  n.  19
(Istituzione del Comune di  Alto  Reno  Terme  mediante  fusione  dei
Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Citta' metropolitana  di
Bologna); 
  g) art. 1, comma 4, della legge regionale 23 novembre 2015,  n.  20
(Istituzione del Comune di  Polesine  Zibello  mediante  fusione  dei
Comuni di Polesine Parmense e Zibello nella Provincia di Parma); 
  h) art. 1, comma 4, della legge regionale 23 novembre 2015,  n.  21
(Istituzione del  Comune  di  Montescudo  -  Monte  Colombo  mediante
fusione dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella  Provincia  di
Rimini).