Art. 7 
 
             Modifiche all'art. 14 della legge regionale 
                           n. 24 del 1996 
 
  1. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 14 della  legge  regionale
n. 24 del 1996 la parola «territoriale» e' sostituita dalla seguente:
«urbanistica». 
  2. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge  regionale  n.  24  del
1996 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. In tutti i casi previsti dal presente articolo, qualora gli
strumenti di pianificazione urbanistica dei preesistenti comuni siano
stati elaborati in forma associata e presentino  contenuti  omogenei,
la  loro  unificazione  testuale  e  cartografica  effettuata   senza
modifiche degli effetti giuridici sul  territorio  e'  da  intendersi
quale mera operazione materiale che non costituisce variante ai sensi
della legislazione urbanistica.».