Art. 8 Inserimento dell'art. 14-bis della legge regionale n. 24 del 1996 1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1996 e' inserito il seguente: «Art. 14-bis (Osservatorio regionale delle fusioni). - 1. Al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale e il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, e' istituito l'Osservatorio regionale delle fusioni di cui fanno parte funzionari di ciascun nuovo comune istituito a seguito dell'approvazione di leggi regionali di fusione di comuni, funzionari regionali e rappresentanti delle associazioni regionali degli enti locali. La partecipazione ai suoi lavori non da' luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale. 2. La giunta regionale, con proprio atto: a) regola le modalita' di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione di funzionari di altre amministrazioni, sulla base di accordi con i competenti organi; b) disciplina i compiti dell'Osservatorio, dando prioritario rilievo alla ricognizione delle criticita' di natura amministrativa, burocratica e organizzativa ed alla proposizione agli enti competenti di congrue soluzioni operative; c) prevede periodiche relazioni dell'Osservatorio agli organi di governo della Regione e dei nuovi comuni.».