Art. 8 
 
         Inserimento dell'art. 14-bis della legge regionale 
                           n. 24 del 1996 
 
  1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1996 e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 14-bis (Osservatorio regionale delle fusioni). - 1.  Al  fine
di monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in
tutti i settori amministrativi di competenza regionale e il  concreto
impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici  e
sulle imprese, e' istituito l'Osservatorio regionale delle fusioni di
cui fanno parte  funzionari  di  ciascun  nuovo  comune  istituito  a
seguito dell'approvazione di leggi regionali di  fusione  di  comuni,
funzionari regionali e rappresentanti  delle  associazioni  regionali
degli enti locali. La partecipazione ai suoi lavori non da' luogo  ad
alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale. 
  2. La giunta regionale, con proprio atto: 
  a)  regola  le  modalita'  di  funzionamento  e   la   composizione
dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione  di  funzionari
di altre amministrazioni, sulla base  di  accordi  con  i  competenti
organi; 
  b)  disciplina  i  compiti  dell'Osservatorio,  dando   prioritario
rilievo alla ricognizione delle criticita' di natura  amministrativa,
burocratica e organizzativa ed alla proposizione agli enti competenti
di congrue soluzioni operative; 
  c) prevede periodiche relazioni dell'Osservatorio  agli  organi  di
governo della Regione e dei nuovi comuni.».