Art. 9 
 
         Inserimento dell'art. 21-bis della legge regionale 
                           n. 21 del 2012 
 
  1. Dopo l'art. 21 della legge regionale n. 21 del 2012 e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 21-bis (Osservatorio regionale delle Unioni). - 1. Al fine di
monitorare gli effetti  che  scaturiscono  dall'esercizio  associato,
anche attraverso le Unioni di comuni, delle funzioni di cui  all'art.
7, nei diversi settori amministrativi di competenza regionale nonche'
il concreto impatto del processo  associativo  sui  cittadini,  sugli
enti pubblici e sulle imprese, e' istituito l'Osservatorio  regionale
delle Unioni di cui fanno parte funzionari delle Unioni dell'art. 19,
funzionari regionali e rappresentanti  delle  Associazioni  regionali
degli enti locali. La partecipazione ai suoi lavori non da' luogo  ad
alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale. 
  2. La giunta regionale, con proprio atto: 
  a)  regola  le  modalita'  di  funzionamento  e   la   composizione
dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione  di  funzionari
di altre amministrazioni, sulla base  di  accordi  con  i  competenti
organi; 
  b)  disciplina  i  compiti  dell'Osservatorio,  dando   prioritario
rilievo alla ricognizione delle criticita' di natura  amministrativa,
burocratica e organizzativa ed alla proposizione agli enti competenti
di congrue soluzioni operative; 
  c) prevede periodiche relazioni dell'Osservatorio  agli  organi  di
governo della Regione e delle Unioni di comuni.».