Art. 9 Inserimento dell'art. 21-bis della legge regionale n. 21 del 2012 1. Dopo l'art. 21 della legge regionale n. 21 del 2012 e' inserito il seguente: «Art. 21-bis (Osservatorio regionale delle Unioni). - 1. Al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dall'esercizio associato, anche attraverso le Unioni di comuni, delle funzioni di cui all'art. 7, nei diversi settori amministrativi di competenza regionale nonche' il concreto impatto del processo associativo sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, e' istituito l'Osservatorio regionale delle Unioni di cui fanno parte funzionari delle Unioni dell'art. 19, funzionari regionali e rappresentanti delle Associazioni regionali degli enti locali. La partecipazione ai suoi lavori non da' luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale. 2. La giunta regionale, con proprio atto: a) regola le modalita' di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione di funzionari di altre amministrazioni, sulla base di accordi con i competenti organi; b) disciplina i compiti dell'Osservatorio, dando prioritario rilievo alla ricognizione delle criticita' di natura amministrativa, burocratica e organizzativa ed alla proposizione agli enti competenti di congrue soluzioni operative; c) prevede periodiche relazioni dell'Osservatorio agli organi di governo della Regione e delle Unioni di comuni.».