Art. 17 
 
                           Finanziamento. 
       Modifiche all'art. 109 della legge regionale n. 40/2005 
 
  1. Nella lettera d) del comma 1 dell'art. 109 della legge regionale
n. 40/2005 dopo le parole: «art. 101» sono aggiunte le  seguenti:  «e
non previste nella programmazione degli investimenti di cui al  comma
2;». 
  2. Nel comma 2 dell'art. 109 della legge regionale n. 40/2005  dopo
le parole: «dall'ESTAR» sono aggiunte le seguenti: «,  previo  parere
della commissione di cui all'art. 10, comma 4-quinquies,  e  relativi
sia alle spese correnti sia agli investimenti per i progetti previsti
nel programma di cui al presente comma.».