Art. 17 Finanziamento. Modifiche all'art. 109 della legge regionale n. 40/2005 1. Nella lettera d) del comma 1 dell'art. 109 della legge regionale n. 40/2005 dopo le parole: «art. 101» sono aggiunte le seguenti: «e non previste nella programmazione degli investimenti di cui al comma 2;». 2. Nel comma 2 dell'art. 109 della legge regionale n. 40/2005 dopo le parole: «dall'ESTAR» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere della commissione di cui all'art. 10, comma 4-quinquies, e relativi sia alle spese correnti sia agli investimenti per i progetti previsti nel programma di cui al presente comma.».