Art. 2 
 
      Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario. 
     Modifiche all'art. 20-ter della legge regionale n. 40/2005 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 20-ter della legge regionale n. 40/2005  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. I registri di patologia di cui al comma 1 sono  istituiti,  nel
rispetto della normativa vigente in materia di  protezione  dei  dati
personali, ai fini di prevenzione, diagnosi, cura  e  riabilitazione,
programmazione  sanitaria,  verifica  della  qualita'   delle   cure,
valutazione dell'assistenza sanitaria e  di  ricerca  scientifica  in
campo medico, biomedico ed epidemiologico, allo scopo di garantire un
sistema attivo di raccolta sistematica di dati  anagrafici,  sanitari
ed epidemiologici per registrare e caratterizzare  tutti  i  casi  di
rischio  per  la  salute,  di  una  particolare  malattia  o  di  una
condizione di salute rilevante in una popolazione definita.».