Art. 2 Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario. Modifiche all'art. 20-ter della legge regionale n. 40/2005 1. Il comma 2 dell'art. 20-ter della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente: «2. I registri di patologia di cui al comma 1 sono istituiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualita' delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.».