Art. 22 Bilancio di esercizio. Modifiche all'art. 122 della legge regionale n. 40/2005 1. Al comma 1 dell'art. 122 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «al periodo» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno solare». 2. Il comma 2 dell'art. 122 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente: «2. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa, per la cui redazione si applicano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nonche' le ulteriori norme statali vigenti.». 3. Dopo il comma 3 dell'art. 122 della legge regionale n. 40/2005 e' inserito il seguente: «3-bis. La nota integrativa contiene in particolare i modelli conto economico (CE) e stato patrimoniale (SP), di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente.». 4. Il comma 4 dell'art. 122 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente: «4. L'eventuale risultato positivo di esercizio e' portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza e' accantonata a riserva, ovvero e' resa disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale.». 5. Nel comma 5 dell'art. 122 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «, nonche' da allegati illustrativi della gestione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Per la gestione sanitaria accentrata presso la Regione tale relazione e' redatta dal responsabile di quest'ultima.». 6. Nel comma 6 dell'art. 122 della legge regionale n. 40/2005 dopo le parole: «del direttore generale» sono inserite le seguenti: «deve contenere anche il modello di rilevazione dei livelli di assistenza (LA) di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004, ed». 7. Il comma 7 dell'art. 122 della legge regionale n. 40/2005 e' abrogato.