Art. 22 
 
                       Bilancio di esercizio. 
       Modifiche all'art. 122 della legge regionale n. 40/2005 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 122 della legge  regionale  n.  40/2005  le
parole:  «al  periodo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «all'anno
solare». 
  2. Il comma 2 dell'art. 122 della legge  regionale  n.  40/2005  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Il bilancio di esercizio si compone dello  stato  patrimoniale,
del  conto  economico,  del  rendiconto  finanziario  e  della   nota
integrativa, per la cui redazione si applicano gli  articoli  2423  e
seguenti del  codice  civile,  nonche'  le  ulteriori  norme  statali
vigenti.». 
  3. Dopo il comma 3 dell'art. 122 della legge regionale  n.  40/2005
e' inserito il seguente: 
  «3-bis. La nota integrativa contiene in particolare i modelli conto
economico  (CE)  e  stato  patrimoniale  (SP),  di  cui  al   decreto
ministeriale 13 novembre 2007  per  l'esercizio  in  chiusura  e  per
l'esercizio precedente.». 
  4. Il comma 4 dell'art. 122 della legge  regionale  n.  40/2005  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. L'eventuale  risultato  positivo  di  esercizio  e'  portato  a
ripiano delle eventuali perdite di esercizi  precedenti.  L'eventuale
eccedenza e' accantonata a riserva, ovvero e' resa disponibile per il
ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale.». 
  5. Nel comma 5 dell'art. 122 della legge regionale  n.  40/2005  le
parole:  «,  nonche'  da   allegati   illustrativi   della   gestione
finanziaria»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Per  la   gestione
sanitaria accentrata presso la Regione tale relazione e' redatta  dal
responsabile di quest'ultima.». 
  6. Nel comma 6 dell'art. 122 della legge regionale n. 40/2005  dopo
le parole: «del direttore generale» sono inserite le seguenti:  «deve
contenere anche il modello di rilevazione dei livelli  di  assistenza
(LA) di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004, ed». 
  7. Il comma 7 dell'art. 122 della legge  regionale  n.  40/2005  e'
abrogato.