Art. 26 
 
                         Sistema budgetario. 
       Modifiche all'art. 126 della legge regionale n. 40/2005 
 
  1. Alla fine del comma 2 dell'art. 126  della  legge  regionale  n.
40/2005 sono  aggiunte  le  parole:  «e  nel  rispetto  dei  percorsi
socio-sanitari condivisi.». 
  2. Il comma 4 dell'art. 126 della legge  regionale  n.  40/2005  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. Con specifico regolamento  l'azienda  sanitaria  disciplina  le
procedure, le competenze ed i criteri per la formazione  dei  budget,
definisce  gli  strumenti  di  controllo  e   verifica   sulla   loro
attuazione, nel rispetto delle seguenti direttive: 
    a) definizione delle linee di indirizzo  aziendali,  annualmente,
da parte della Direzione, in coerenza con la programmazione regionale
e di area vasta; 
    b) elaborazione del programma annuale delle attivita', attraverso
una analisi integrata tra direttori di zona-distretto,  direttori  di
presidio ospedaliero e responsabili di dipartimento; 
    c) negoziazione tra responsabili  dei  Dipartimenti  e  Direzione
aziendale per  definire  budget  dipartimentali  con  riferimento  al
personale e ai beni di consumo sanitari; 
    d) negoziazione tra direzione aziendale,  direttori  dei  presidi
ospedalieri e direttori di zona distretto per  la  definizione  dello
scorrimento annuale del piano degli  investimenti  e  di  quello  dei
posti letto; 
    e) negoziazione tra responsabili di  dipartimento,  direttori  di
presidio e  direttori  di  zona-distretto  per  articolare  i  budget
dipartimentali sui presidi ospedalieri e sulle zone-distretto  e  per
definire il grado di  utilizzo  delle  risorse  del  presidio  o  del
distretto da parte delle strutture dipartimentali in  funzione  della
quantita' e tipologia della casistica da trattare; 
    f) validazione del budget aziendale attraverso la  ricomposizione
del quadro delle negoziazioni.». 
  3. Il comma 5 dell'art. 126 della legge  regionale  n.  40/2005  e'
abrogato».