Art. 26 Sistema budgetario. Modifiche all'art. 126 della legge regionale n. 40/2005 1. Alla fine del comma 2 dell'art. 126 della legge regionale n. 40/2005 sono aggiunte le parole: «e nel rispetto dei percorsi socio-sanitari condivisi.». 2. Il comma 4 dell'art. 126 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente: «4. Con specifico regolamento l'azienda sanitaria disciplina le procedure, le competenze ed i criteri per la formazione dei budget, definisce gli strumenti di controllo e verifica sulla loro attuazione, nel rispetto delle seguenti direttive: a) definizione delle linee di indirizzo aziendali, annualmente, da parte della Direzione, in coerenza con la programmazione regionale e di area vasta; b) elaborazione del programma annuale delle attivita', attraverso una analisi integrata tra direttori di zona-distretto, direttori di presidio ospedaliero e responsabili di dipartimento; c) negoziazione tra responsabili dei Dipartimenti e Direzione aziendale per definire budget dipartimentali con riferimento al personale e ai beni di consumo sanitari; d) negoziazione tra direzione aziendale, direttori dei presidi ospedalieri e direttori di zona distretto per la definizione dello scorrimento annuale del piano degli investimenti e di quello dei posti letto; e) negoziazione tra responsabili di dipartimento, direttori di presidio e direttori di zona-distretto per articolare i budget dipartimentali sui presidi ospedalieri e sulle zone-distretto e per definire il grado di utilizzo delle risorse del presidio o del distretto da parte delle strutture dipartimentali in funzione della quantita' e tipologia della casistica da trattare; f) validazione del budget aziendale attraverso la ricomposizione del quadro delle negoziazioni.». 3. Il comma 5 dell'art. 126 della legge regionale n. 40/2005 e' abrogato».