Art. 38 
 
Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore  sanitario.
  Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale n. 3/2008 
 
  1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n.  3/2008  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 6-bis (Rapporto  di  lavoro  del  direttore  generale  e  del
direttore sanitario dell'ISPO).  -  1.  Gli  incarichi  di  direttore
generale e di direttore  sanitario  sono  regolati  da  contratti  di
diritto   privato,    redatti    secondo    schemi-tipo    approvati,
rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dalla Giunta
regionale, con l'osservanza delle norme di cui  al  libro  V,  titolo
III, del codice civile. 
  2. Il trattamento economico del direttore generale e del  direttore
sanitario non puo' superare quello previsto dalla  normativa  vigente
per il direttore generale e per  il  direttore  amministrativo  delle
aziende  sanitarie.  Gli  oneri   derivanti   dall'applicazione   del
contratto sono a carico dell'ISPO. senza assegni o  fuori  ruolo.  Il
periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza
e di previdenza, nonche' dell'anzianita' di servizio,  e  i  relativi
oneri contributivi, calcolati sul trattamento  economico  corrisposto
per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ISPO. 
  4. Nel caso in cui gli incarichi siano conferiti  a  un  dipendente
della Regione o di un ente del servizio sanitario regionale o  di  un
altro ente regionale, l'amministrazione di  appartenenza  provvede  a
effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
sull'intero trattamento economico corrisposto dall'ISPO,  comprensivi
delle quote a carico del dipendente e a  richiedere  il  rimborso  di
tutto l'onere da essa sostenuto all'ISPO,  che  procede  al  recupero
della quota a carico dell'interessato. 
  5. Nel caso in cui gli incarichi siano conferiti a un dipendente di
altra amministrazione  pubblica,  l'amministrazione  di  appartenenza
provvede ad effettuare il versamento dei contributi  previdenziali  e
assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla
base della retribuzione che  il  dipendente  percepiva  all'atto  del
collocamento in aspettativa  o  alla  quale  avrebbe  avuto  diritto,
secondo    la    normale    progressione    economica     all'interno
dell'amministrazione  stessa,   se   fosse   rimasto   in   servizio,
comprensivi  delle  quote  a  carico  del   dipendente,   richiedendo
successivamente all'ISPO il  rimborso  di  tutto  l'onere  sostenuto.
Qualora  il  trattamento  economico  effettivamente  corrisposto  per
l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa  gia'
assoggettata  a  contribuzione  da  parte   dell'amministrazione   di
appartenenza,  l'ISPO  provvede  autonomamente   ad   effettuare   il
versamento dei contributi previdenziali ed  assistenziali  dovuti  su
tale differenza. 
  6. Il trattamento contributivo di cui ai commi 4 e 5  esclude  ogni
altra forma di versamento.».