Art. 38 Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore sanitario. Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale n. 3/2008 1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 3/2008 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore sanitario dell'ISPO). - 1. Gli incarichi di direttore generale e di direttore sanitario sono regolati da contratti di diritto privato, redatti secondo schemi-tipo approvati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dalla Giunta regionale, con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo III, del codice civile. 2. Il trattamento economico del direttore generale e del direttore sanitario non puo' superare quello previsto dalla normativa vigente per il direttore generale e per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico dell'ISPO. senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonche' dell'anzianita' di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ISPO. 4. Nel caso in cui gli incarichi siano conferiti a un dipendente della Regione o di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'ISPO, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'ISPO, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato. 5. Nel caso in cui gli incarichi siano conferiti a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'ISPO il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa gia' assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'ISPO provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza. 6. Il trattamento contributivo di cui ai commi 4 e 5 esclude ogni altra forma di versamento.».