Art. 7 
 
Consiglio  dei  sanitari  delle  aziende  unita'  sanitarie   locali.
  Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 40/2005 
 
  1. Il comma 6 dell'art. 44 della  legge  regionale  n.  40/2005  e'
sostituito dal seguente: 
  «6. Partecipano alle  sedute  del  consiglio  dei  sanitari,  senza
diritto di voto, i presidenti degli ordini provinciali dei  medici  o
loro delegati».