Art. 7 Consiglio dei sanitari delle aziende unita' sanitarie locali. Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 40/2005 1. Il comma 6 dell'art. 44 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente: «6. Partecipano alle sedute del consiglio dei sanitari, senza diritto di voto, i presidenti degli ordini provinciali dei medici o loro delegati».