Art. 3 
 
Disposizioni  per  la  determinazione  dell'ammontare   del   tributo
  speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti  derivanti
  da impianti di  trattamento  dei  rifiuti  urbani  indifferenziati.
  Modifiche all'art. 30 quater della legge regionale n. 25/1998. 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 30-quater della legge regionale n.  25/1998
le parole: «sono soggetti all'imposta di € 12,00 per tonnellata» sono
sostituite dalle seguenti: «sono soggetti all'aliquota di €  21,00  a
tonnellata». 
  2. Il comma 3 dell'art. 30-quater della legge regionale n.  25/1998
e' abrogato.