Art. 3 Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati. Modifiche all'art. 30 quater della legge regionale n. 25/1998. 1. Al comma 2 dell'art. 30-quater della legge regionale n. 25/1998 le parole: «sono soggetti all'imposta di € 12,00 per tonnellata» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti all'aliquota di € 21,00 a tonnellata». 2. Il comma 3 dell'art. 30-quater della legge regionale n. 25/1998 e' abrogato.