Art. 11 
 
             Economie di stanziamento su fondi assegnati 
                  dallo Stato e dall'Unione europea 
 
  1. I fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione europea, di cui alla
tabella  n. 1  allegata  alla  presente  legge,  non  impegnati  alla
scadenza dell'esercizio finanziario 2015, costituiscono  economie  di
spesa e concorrono alla formazione dell'avanzo di amministrazione  di
cui all'art. 8.