Art. 2 
 
                           Organizzazione. 
        Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 9/2011 
 
  1. Il comma 4 dell'art.  3  della  legge  regionale  n.  9/2011  e'
sostituito dal seguente: 
  «4.  Il  Segretario  generale  individua  la  struttura  competente
all'attivita' di segreteria e di supporto tecnico,  amministrativo  e
contabile, nonche' alla gestione delle risorse finanziarie  assegnate
all'Ufficio stampa e all'adozione degli atti in ordine  alla  stipula
di contratti e convenzioni funzionali  all'efficace  svolgimento  dei
compiti dello stesso, nell'ambito delle direttive generali  impartite
dall'Ufficio di presidenza.». 
  2. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n.  9/2011  e'
aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Nel caso in cui  l'incarico  di  capo  ufficio  stampa  sia
attribuito  ad  un  dirigente  del  Consiglio  regionale,  ai   sensi
dell'art. 4, comma 1, le attivita' di cui  al  comma  4  sono  svolte
dalla struttura ad esso assegnata.».