Art. 2 Organizzazione. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 9/2011 1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2011 e' sostituito dal seguente: «4. Il Segretario generale individua la struttura competente all'attivita' di segreteria e di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nonche' alla gestione delle risorse finanziarie assegnate all'Ufficio stampa e all'adozione degli atti in ordine alla stipula di contratti e convenzioni funzionali all'efficace svolgimento dei compiti dello stesso, nell'ambito delle direttive generali impartite dall'Ufficio di presidenza.». 2. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2011 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nel caso in cui l'incarico di capo ufficio stampa sia attribuito ad un dirigente del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, le attivita' di cui al comma 4 sono svolte dalla struttura ad esso assegnata.».