Art. 3 
 
Controllo  analogo  sulla  Fondazione  Sistema  Toscana.  Inserimento
  dell'art. 44-ter nella legge regionale n.. 21/2010 
 
  1. Dopo l'art. 44-bis della legge regionale n. 21/2010, e' inserito
il seguente: 
  «Art. 44-ter (Controllo analogo sulla Fondazione Sistema  Toscana).
- 1. La  Regione  esercita  il  controllo  analogo  sulla  Fondazione
Sistema Toscana attraverso la nomina del consiglio di amministrazione
e del  collegio  dei  revisori  dei  conti  da  parte  del  Consiglio
regionale e il controllo dei seguenti atti: 
    a) bilancio di previsione; 
    b) bilancio di esercizio; 
    c) programma annuale di attivita'; 
    d) atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali; 
    e) atti di gestione straordinaria del patrimonio; 
    f) atti relativi alla dotazione organica; 
    g) contratti di consulenza. 
  2. Il consiglio di amministrazione della Fondazione Sistema Toscana
nomina  il  presidente,  il  direttore   generale   e   il   comitato
scientifico. Il presidente e' nominato tra i componenti del consiglio
di amministrazione. 
  3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1,  lettere
a) e c), previo parere della  competente  commissione  consiliare,  e
stabilisce l'ammontare  del  finanziamento  annuale  delle  attivita'
della Fondazione  Sistema  Toscana.  Il  bilancio  di  previsione  e'
approvato, previo parere della competente commissione consiliare, che
si  esprime  entro  quindici  giorni   dalla   ricezione.   Trascorso
inutilmente tale termine si prescinde dal parere. 
  4. Il bilancio di esercizio e' trasmesso dalla Giunta regionale  al
Consiglio regionale  che  lo  approva  entro  sessanta  giorni  dalla
ricezione. 
  5. La Giunta regionale esprime il proprio parere sugli atti di  cui
al comma 1, lettere da d) a g), entro trenta giorni dalla  ricezione,
decorsi i quali si prescinde dal parere.  Il  parere  negativo  della
Giunta  regionale  comporta  il  rinvio  dell'atto  al  Consiglio  di
amministrazione per il suo adeguamento alle prescrizioni impartite. 
  6. La Giunta regionale puo' esercitare il controllo  su  ogni  atto
della Fondazione Sistema Toscana ulteriore rispetto agli atti di  cui
al comma 1. Il controllo ha per oggetto  la  rispondenza  degli  atti
agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale  ai  sensi  dell'art.
44-bis. 
  7. La Giunta regionale puo' disporre ispezioni  e  controlli  sulla
Fondazione Sistema Toscana in qualsiasi momento.». 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 9 agosto 2016 
 
                                BARNI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 3 agosto 2016. 
  (Omissis).