Art. 2 
 
                      Sostituzione dell'art. 2 
                della legge regionale n. 24 del 1991 
 
  1. L'art. 2 della legge regionale n. 24 del 1991 e' sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 2 (Compiti e funzioni). - 1. La Regione  esercita,  ai  sensi
dell'art. 38 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del
sistema di governo  regionale  e  locale  e  disposizioni  su  Citta'
Metropolitana  di  Bologna,  Province,  Comuni  e  loro  Unioni),  le
funzioni  amministrative  relative  all'applicazione  della  presente
legge. 
  2. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente  legge
la Regione puo' avvalersi: 
    a) del Corpo forestale dello  Stato,  nei  limiti  delle  vigenti
convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna; 
    b) dei Consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 2  agosto
1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di  bonifica.  Delega  di
funzioni amministrative).».