Art. 2 Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 24 del 1991 1. L'art. 2 della legge regionale n. 24 del 1991 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Compiti e funzioni). - 1. La Regione esercita, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Citta' Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), le funzioni amministrative relative all'applicazione della presente legge. 2. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge la Regione puo' avvalersi: a) del Corpo forestale dello Stato, nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna; b) dei Consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative).».