Art. 20 
 
                        Modifiche all'art. 20 
                della legge regionale n. 24 del 1991 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 1991  le
parole  «alle  Province»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «alla
Regione». 
  2. Al comma 3-bis dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 1991
le parole «Le Province possono» sono sostituite dalle  seguenti:  «La
Regione puo'». 
  3. Al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 1991  le
parole «I Comuni, le Comunita'  montane,  l'Azienda  regionale  delle
foreste» sono sostituite dalle  seguenti:  «Gli  Enti  locali»  e  le
parole «alle Province» sono sostituite dalle seguenti:  «agli  Uffici
competenti». 
  4. Al comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 1991  le
parole «sentito  il  Comitato  consultivo  regionale  per  l'ambiente
naturale di cui alla legge regionale 2  aprile  1988,  n.  11.»  sono
sostituite dalle seguenti: «sentita la Consulta di cui all'art. 30.».