Art. 20 Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 24 del 1991 1. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole «alle Province» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione». 2. Al comma 3-bis dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole «Le Province possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione puo'». 3. Al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole «I Comuni, le Comunita' montane, l'Azienda regionale delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «Gli Enti locali» e le parole «alle Province» sono sostituite dalle seguenti: «agli Uffici competenti». 4. Al comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole «sentito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui alla legge regionale 2 aprile 1988, n. 11.» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Consulta di cui all'art. 30.».