Regolamento recante i criteri e le modalita' per la  concessione  dei
  contributi a favore delle famiglie utenti dei  comuni  di  Andreis,
  Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto  e  Paularo
  serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e  di
  aria propanata  da  destinare  a  sollievo  degli  oneri  derivanti
  all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'art. 2,
  commi da 46 a 49 della  legge  regionale  11  agosto  2016,  n.  14
  (Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale per  gli
  anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 26/2015). 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                Finalita' e modalita' procedimentali 
 
    1. Il presente regolamento disciplina i criteri  e  le  modalita'
per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti  del
servizio di distribuzione di GPL e  di  aria  propanata  erogato  nei
territori dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais,  Claut,  Forni  di
Sopra, Forni di Sotto e Paularo da destinare a sollievo  degli  oneri
derivanti all'utenza dalla  fornitura  del  servizio,  in  attuazione
dell'art. 2, commi da 46 a 49 della legge regionale 11  agosto  2016,
n. 14 (Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale  per
gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 26/2015). 
    2. Il procedimento contributivo e' a  titolarita'  regionale.  Ai
sensi  del  comma  48  dell'art.  2  della  legge  regionale  14/2016
l'Amministrazione regionale si avvale dei Comuni interessati  per  le
fasi di ricezione e valutazione delle domande. 
 
                               Art. 2. 
                  Soggetti beneficiari e requisiti 
 
    1.  I  beneficiari  del  contributo  sono  i  nuclei   familiari,
residenti e non residenti in edifici di civile abitazione, del comuni
di Andreis, dotati  di  un'utenza  attiva  allacciata  alla  rete  di
distribuzione di GPL, nonche' i nuclei  familiari,  residenti  e  non
residenti in edifici di civile  abitazione,  dei  comuni  di  Barcis,
Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo, dotati  di
un'utenza attiva  allacciata  alla  rete  di  distribuzione  di  aria
propanata. 
    2. Possono beneficiare del contributo anche nuclei familiari  non
proprietari  dell'immobile  in  cui  e'  attiva  l'utenza  che  siano
intestatari della stessa ed abbiano  sostenuto  gli  oneri  derivanti
dalla fornitura del servizio di distribuzione di GPL e aria propanata
nel periodo di tempo di cui all'art. 3 comma 1. 
 
                               Art. 3. 
                       Iniziative finanziabili 
 
    1. Sono finanziabili  i  costi  sostenuti  dai  nuclei  familiari
relativi ai metri cubi di GPL e di aria propanata  addebitati  dall'1
gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, e rilevabili dalle bollette  emesse
da ENI spa. 
    2. Non saranno oggetto di finanziamento le  domande  relative  ad
utenze il cui consumo di GPL e aria propanata e' inferiore a 40 metri
cubi nel periodo di riferimento indicato al comma 1. 
    3. Ogni titolare delle utenze sopra identificate puo'  presentare
una domanda per ogni utenza allo stesso riferibile. 
    4. Sono ammesse a contributo anche le  istanze  presentate  dagli
eredi del titolare dell'utenza deceduto, nella sola  ipotesi  in  cui
gli stessi siano stati componenti del nucleo familiare del  de  cuius
per tutto il  periodo  di  riferimento  ammesso  a  contribuzione  (1
gennaio 2015 - 31 dicembre 2015). La verifica della composizione  del
nucleo familiare rimane in  capo  ai  Comuni,  mediante  accertamento
della consistenza del nucleo come risultante agli  atti  dello  Stato
Civile del Comune.  In  caso  di  piu'  eredi,  il  contributo  viene
liquidato solamente a quello che ha presentato istanza, corredata  da
apposita delega sottoscritta  dagli  altri  eredi,  in  coerenza  con
quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del Regolamento. 
 
                               Art. 4. 
                            Cumulabilita' 
 
    1. Il contributo non e' cumulabile con altri incentivi  pubblici,
previsti dalle normative comunitarie, statati e  regionali,  concessi
per le medesime spese. 
 
                               Art. 5. 
                      Ammontare del contributo 
 
    1. Il contributo e' concesso nella misura di euro  2,20  a  metro
cubo di GPL erogato e di euro 1,27 a metro  cubo  di  aria  propanata
erogata alle utenze come sopra individuate,  ed  e'  determinato  dal
prodotto tra il contributo a metro cubo suddetto ed i metri  cubi  di
gas combustibile addebitati risultanti dalle fatture della  fornitura
per il periodo di cui all'art. 3 comma 1. 
    2.  Il  contributo  e'  concesso   nei   limiti   delle   risorse
disponibili, ed in base all'ordine cronologico di presentazione delle
domande. 
 
                               Art. 6. 
                     Presentazione della domanda 
 
    1. La presentazione della domanda deve avvenire presso il  Comune
nel quale e' attiva l'utenza, entro il termine di  venti giorni dalla
pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
    2.  La  domanda  di  contributo  e'   presentata   dal   titolare
dell'utenza, o dall'erede dello stesso,  mediante  consegna  a  mano,
ovvero posta elettronica certificata da  inviarsi  all'indirizzo  del
Comune  di  competenza,  ovvero  posta  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento. In questo ultimo caso verranno ritenute  ammissibili  le
sole istanze inviate entro il termine di cui al comma 1  e  pervenute
nei quindici giorni successivi alla scadenza dello stesso. 
    3. La data e l'ora del ricevimento della domanda sono determinate
dalla data del timbro apposto dal  Comune  e  dall'ora  di  ricezione
indicata dall'addetto incaricato. 
    4. La domanda, secondo il  modello  di  cui  all'allegato  A  del
presente regolamento, in regola con le  disposizioni  in  materia  di
bollo, e' sottoscritta dal titolare dell'utenza, o  dall'erede  dello
stesso, a pena di inammissibilita'. 
    5. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione: 
      a) copia delle fatture, debitamente quietanzate, relative  alla
fornitura attestanti i metri cubi addebitati nel periodo dal 1/1/2015
al  31/12/2015  e  riportanti  i  dati  identificativi  del  titolare
dell'utenza; 
      b) dichiarazione sostitutiva resa ai  sensi  dell'art.  47  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  445/2000  attestante  la
titolarita' dell'utenza, anche in  qualita'  di  erede,  in  capo  al
soggetto richiedente per il periodo considerato e  per  la  quale  si
chiede il contributo a sollievo degli oneri sostenuti per  i  consumi
rilevati a carico della stessa; 
      c) copia del documento di identita' del sottoscrittore. 
    6. Sono inammissibili le domande presentate o inviate  al  Comune
di competenza oltre il  termine  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo. 
 
                               Art. 7. 
               Comunicazione di avvio del procedimento 
 
    1. La Regione da' comunicazione dell'avvio  del  procedimento  ai
soggetti che presentano domanda di contributo ai sensi degli articoli
13 e 14 della legge regionale 7/2000. 
 
                               Art. 8. 
                      Procedimento contributivo 
                    e rendicontazione della spesa 
 
    1.  La  concessione  del  contributo  avviene  a  seguito   della
conclusione di una procedura valutativa svolta dal Comune secondo  la
modalita' del procedimento a sportello, ai sensi dell'art. 36,  comma
4, della legge regionale 7/2000. 
    2. Gli adempimenti successivi alla presentazione delle domande in
capo ai singoli Comuni,  ai  fini  della  tempestiva  adozione  della
graduatoria, e della rendicontazione della spesa,  sono  definiti  in
apposito decreto del direttore del Servizio  coordinamento  politiche
per la montagna. 
    3. La  graduatoria  degli  interventi  ammessi  a  contributo  e'
approvata entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente regolamento, ed e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
    4. Con l'approvazione della graduatoria di cui al  comma  3  sono
altresi' dichiarate non ammissibili a contributo le domande prive dei
requisiti di ammissibilita' ai sensi degli articoli 2 e 3. 
    5. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria
e nei limiti delle risorse prenotate, e' disposta dal  direttore  del
Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro trenta giorni
dall'approvazione della graduatoria di finanziamento. Contestualmente
alla concessione si provvede all'approvazione  della  rendicontazione
ed alla liquidazione del contributo. 
 
                               Art. 9. 
               Revoca del provvedimento di concessione 
                  e rideterminazione del contributo 
 
    1. Il provvedimento di concessione  del  contributo  e'  revocato
per: 
      a) rinuncia del beneficiario; 
      b)   accertamento   della    falsita'    delle    informazioni,
dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario; 
      c) violazioni di norme espressamente sanzionate con  la  revoca
dei finanziamenti pubblici. 
    2.  La  revoca  e  la  riduzione  del  contributo  comportano  la
restituzione da parte  del  beneficiario  delle  somme  eventualmente
percepite, secondo quanto previsto dal titolo  III,  capo  II,  della
legge regionale 7/2000. 
 
                              Art. 10. 
             Sospensione dell'erogazione del contributo 
 
    1.  L'erogazione  del  contributo  puo'  essere  sospesa   quando
ricorrono le circostanze previste dall'art. 47 della legge  regionale
7/2000. 
 
                              Art. 11. 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non disposto dal presente  regolamento,  si  rinvia
alle disposizioni normative della legge regionale 7/2000. 
 
                              Art. 12. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
(Omissis). 
 
                                   Visto, Il Presidente: Serracchiani