Regolamento recante i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'art. 2, commi da 46 a 49 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 26/2015). (Omissis). Art. 1. Finalita' e modalita' procedimentali 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata erogato nei territori dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'art. 2, commi da 46 a 49 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 26/2015). 2. Il procedimento contributivo e' a titolarita' regionale. Ai sensi del comma 48 dell'art. 2 della legge regionale 14/2016 l'Amministrazione regionale si avvale dei Comuni interessati per le fasi di ricezione e valutazione delle domande. Art. 2. Soggetti beneficiari e requisiti 1. I beneficiari del contributo sono i nuclei familiari, residenti e non residenti in edifici di civile abitazione, del comuni di Andreis, dotati di un'utenza attiva allacciata alla rete di distribuzione di GPL, nonche' i nuclei familiari, residenti e non residenti in edifici di civile abitazione, dei comuni di Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo, dotati di un'utenza attiva allacciata alla rete di distribuzione di aria propanata. 2. Possono beneficiare del contributo anche nuclei familiari non proprietari dell'immobile in cui e' attiva l'utenza che siano intestatari della stessa ed abbiano sostenuto gli oneri derivanti dalla fornitura del servizio di distribuzione di GPL e aria propanata nel periodo di tempo di cui all'art. 3 comma 1. Art. 3. Iniziative finanziabili 1. Sono finanziabili i costi sostenuti dai nuclei familiari relativi ai metri cubi di GPL e di aria propanata addebitati dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, e rilevabili dalle bollette emesse da ENI spa. 2. Non saranno oggetto di finanziamento le domande relative ad utenze il cui consumo di GPL e aria propanata e' inferiore a 40 metri cubi nel periodo di riferimento indicato al comma 1. 3. Ogni titolare delle utenze sopra identificate puo' presentare una domanda per ogni utenza allo stesso riferibile. 4. Sono ammesse a contributo anche le istanze presentate dagli eredi del titolare dell'utenza deceduto, nella sola ipotesi in cui gli stessi siano stati componenti del nucleo familiare del de cuius per tutto il periodo di riferimento ammesso a contribuzione (1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015). La verifica della composizione del nucleo familiare rimane in capo ai Comuni, mediante accertamento della consistenza del nucleo come risultante agli atti dello Stato Civile del Comune. In caso di piu' eredi, il contributo viene liquidato solamente a quello che ha presentato istanza, corredata da apposita delega sottoscritta dagli altri eredi, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del Regolamento. Art. 4. Cumulabilita' 1. Il contributo non e' cumulabile con altri incentivi pubblici, previsti dalle normative comunitarie, statati e regionali, concessi per le medesime spese. Art. 5. Ammontare del contributo 1. Il contributo e' concesso nella misura di euro 2,20 a metro cubo di GPL erogato e di euro 1,27 a metro cubo di aria propanata erogata alle utenze come sopra individuate, ed e' determinato dal prodotto tra il contributo a metro cubo suddetto ed i metri cubi di gas combustibile addebitati risultanti dalle fatture della fornitura per il periodo di cui all'art. 3 comma 1. 2. Il contributo e' concesso nei limiti delle risorse disponibili, ed in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Art. 6. Presentazione della domanda 1. La presentazione della domanda deve avvenire presso il Comune nel quale e' attiva l'utenza, entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione. 2. La domanda di contributo e' presentata dal titolare dell'utenza, o dall'erede dello stesso, mediante consegna a mano, ovvero posta elettronica certificata da inviarsi all'indirizzo del Comune di competenza, ovvero posta raccomandata con avviso di ricevimento. In questo ultimo caso verranno ritenute ammissibili le sole istanze inviate entro il termine di cui al comma 1 e pervenute nei quindici giorni successivi alla scadenza dello stesso. 3. La data e l'ora del ricevimento della domanda sono determinate dalla data del timbro apposto dal Comune e dall'ora di ricezione indicata dall'addetto incaricato. 4. La domanda, secondo il modello di cui all'allegato A del presente regolamento, in regola con le disposizioni in materia di bollo, e' sottoscritta dal titolare dell'utenza, o dall'erede dello stesso, a pena di inammissibilita'. 5. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione: a) copia delle fatture, debitamente quietanzate, relative alla fornitura attestanti i metri cubi addebitati nel periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2015 e riportanti i dati identificativi del titolare dell'utenza; b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la titolarita' dell'utenza, anche in qualita' di erede, in capo al soggetto richiedente per il periodo considerato e per la quale si chiede il contributo a sollievo degli oneri sostenuti per i consumi rilevati a carico della stessa; c) copia del documento di identita' del sottoscrittore. 6. Sono inammissibili le domande presentate o inviate al Comune di competenza oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo. Art. 7. Comunicazione di avvio del procedimento 1. La Regione da' comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti che presentano domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000. Art. 8. Procedimento contributivo e rendicontazione della spesa 1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta dal Comune secondo la modalita' del procedimento a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. 2. Gli adempimenti successivi alla presentazione delle domande in capo ai singoli Comuni, ai fini della tempestiva adozione della graduatoria, e della rendicontazione della spesa, sono definiti in apposito decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna. 3. La graduatoria degli interventi ammessi a contributo e' approvata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 4. Con l'approvazione della graduatoria di cui al comma 3 sono altresi' dichiarate non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilita' ai sensi degli articoli 2 e 3. 5. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate, e' disposta dal direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria di finanziamento. Contestualmente alla concessione si provvede all'approvazione della rendicontazione ed alla liquidazione del contributo. Art. 9. Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo 1. Il provvedimento di concessione del contributo e' revocato per: a) rinuncia del beneficiario; b) accertamento della falsita' delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario; c) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici. 2. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000. Art. 10. Sospensione dell'erogazione del contributo 1. L'erogazione del contributo puo' essere sospesa quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 47 della legge regionale 7/2000. Art. 11. Rinvio 1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative della legge regionale 7/2000. Art. 12. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, Il Presidente: Serracchiani