Art. 10 Modifiche all'art. 10 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2009 le parole «tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico del Piemonte nonche' quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser.» sono sostituite dalle seguenti «valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e linguistico di cui all'art. 1.». 2. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2009 le parole «del Comitato di cui all'art. 3 e» sono soppresse. 3. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2009 le parole «meritevoli di finanziamento» sono sostituite dalla seguente: «finanziati».