Art. 10 
 
             Modifiche all'art. 10 della legge regionale 
                        7 aprile 2009, n. 11 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 10 della  legge  regionale  n.  11/2009  le
parole  «tutela  e  valorizzazione   del   patrimonio   culturale   e
linguistico del Piemonte nonche'  quello  delle  minoranze  occitana,
franco-provenzale, francese e walser.» sono sostituite dalle seguenti
«valorizzazione e promozione del patrimonio culturale  e  linguistico
di cui all'art. 1.». 
  2. Al comma 2 dell'art. 10 della  legge  regionale  n.  11/2009  le
parole «del Comitato di cui all'art. 3 e» sono soppresse. 
  3. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 10 della  legge  regionale
n. 11/2009 le parole «meritevoli di  finanziamento»  sono  sostituite
dalla seguente: «finanziati».