Art. 12 Norme transitorie 1. Nelle more dell'approvazione del programma di attivita' di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 11/2009 come modificato dall'art. 8, per l'anno 2017 si intendono in vigore le linee di indirizzo e i criteri di valutazione delle istanze di contributo definiti dal programma di attivita' in materia di beni e attivita' culturali approvato con deliberazione della giunta regionale 20 luglio 2015, n. 116-1873, sul quale la competente commissione consiliare ha espresso parere positivo in data 8 luglio 2015. 2. Nelle more della definizione delle modalita' di cui all'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 11/2009 come modificato dall'art. 8, relative alla presentazione delle istanze di contributo, di valutazione, di assegnazione, di rendicontazione e di controllo, si intendono in vigore le disposizioni contenute nell'allegato alla deliberazione della giunta regionale 20 luglio 2015, n. 115-1872. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 25 ottobre 2016 CHIAMPARINO (Omissis).