Art. 12 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Nelle more dell'approvazione del programma di attivita'  di  cui
all'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 11/2009 come modificato
dall'art. 8, per l'anno 2017 si  intendono  in  vigore  le  linee  di
indirizzo e i criteri di  valutazione  delle  istanze  di  contributo
definiti dal programma di attivita' in materia di  beni  e  attivita'
culturali approvato  con  deliberazione  della  giunta  regionale  20
luglio  2015,  n.  116-1873,  sul  quale  la  competente  commissione
consiliare ha espresso parere positivo in data 8 luglio 2015. 
  2. Nelle more della definizione delle modalita' di cui all'art.  8,
comma 3, della legge regionale n. 11/2009 come  modificato  dall'art.
8, relative  alla  presentazione  delle  istanze  di  contributo,  di
valutazione, di assegnazione, di rendicontazione e di  controllo,  si
intendono in vigore  le  disposizioni  contenute  nell'allegato  alla
deliberazione della giunta regionale 20 luglio 2015, n. 115-1872. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
    Torino, 25 ottobre 2016 
 
                             CHIAMPARINO 
 
(Omissis).