Art. 2 Modifiche all'art. 2 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 11/2009, dopo le parole «cosi' come introdotti dall'art. 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5,» sono inserite le seguenti: «nonche' dalla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni")». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 11/2009 e' inserito il seguente: «1-bis. Per l'attuazione degli indirizzi e il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione, mediante misure a carattere annuale o pluriennale, individua i seguenti strumenti specifici di intervento: a) programmazione e realizzazione in proprio di attivita' e interventi relativi ai seguenti ambiti: 1) attivita' di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge; 2) attivita' e interventi a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d'intervento riproducibili; 3) attivita' e interventi che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che riguardano ampie porzioni del territorio regionale; 4) ogni altra iniziativa contemplata dal programma di attivita' di cui all'art. 8; b) programmazione e realizzazione in partenariato, mediante il ricorso a intese istituzionali, con soggetti della pubblica amministrazione; c) assegnazione di contributi o attivazione di altri strumenti finanziari a favore dell'ente terzo organizzatore e realizzatore.». 3. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 11/2009 e' sostituito dal seguente: «2. Gli strumenti di intervento di cui al comma 1-bis sono indirizzati: a) al mantenimento e alla valorizzazione del patrimonio storico e linguistico, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico e architettonico, alla vita religiosa, alle usanze, ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato; b) allo sviluppo di attivita' attinenti al mantenimento e alla valorizzazione dell'identita' linguistica e culturale delle comunita', volte all'incremento di attivita' economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine; c) al sostegno di attivita' culturali, iniziative ed eventi che promuovono la conoscenza, la valorizzazione, la promozione, l'uso e la fruizione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'art. 1; d) alla valorizzazione delle creazioni artistiche, teatrali, musicali, letterarie e cinematografiche, sia sotto il profilo del riconoscimento della tradizione culturale, sia come impulso per nuove realizzazioni legate al contesto contemporaneo; e) alla facolta', per gli enti locali, di introdurre progressivamente, accanto alla lingua italiana, l'utilizzo di elementi del patrimonio linguistico di cui all'art. 1 nei propri uffici ed in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio; f) alla promozione dell'insegnamento del patrimonio linguistico e culturale di cui all'art. 1, anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti e corsi facoltativi per la popolazione, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche; g) all'incentivazione, anche attraverso forme di collaborazione con gli atenei del Piemonte e con qualificate associazioni, istituti e centri culturali e universitari, pubblici e privati, della ricerca storica e scientifica sul patrimonio linguistico e culturale di cui all'art. 1; h) al sostegno a forme di collaborazione e scambi culturali con altre comunita' che presentano elementi di affinita' e condivisione del medesimo patrimonio culturale linguistico di cui all'art. 1, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica; i) alla promozione ed attuazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali relative al patrimonio linguistico e culturale di cui all'art. 1; j) al sostegno ad attivita' dedicate all'uso della rete informatica e delle nuove forme di comunicazione, finalizzate alla formazione di banche dati relative al patrimonio linguistico e culturale di cui all'art. 1; k) all'istituzione, da parte della giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea relative al patrimonio linguistico e culturale di cui all'art. 1.».