Art. 2 
 
             Modifiche all'art. 2 della legge regionale 
                        7 aprile 2009, n. 11 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 11/2009, dopo le
parole «cosi' come introdotti dall'art. 10 della legge  regionale  15
marzo 2001, n. 5,» sono inserite le seguenti:  «nonche'  dalla  legge
regionale  29  ottobre  2015,  n.   23   (Riordino   delle   funzioni
amministrative conferite alle province in attuazione  della  legge  7
aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni")». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 11/2009  e'
inserito il seguente: 
  «1-bis. Per l'attuazione degli indirizzi e il  perseguimento  degli
obiettivi di cui alla presente legge, la Regione, mediante  misure  a
carattere annuale  o  pluriennale,  individua  i  seguenti  strumenti
specifici di intervento: 
    a) programmazione e  realizzazione  in  proprio  di  attivita'  e
interventi relativi ai seguenti ambiti: 
      1) attivita' di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle
politiche regionali di cui alla presente legge; 
      2) attivita' e interventi a carattere sperimentale e innovativo
in grado di produrre esperienze e modelli d'intervento riproducibili; 
      3) attivita' e interventi che interessano una vasta  platea  di
soggetti istituzionali o che riguardano ampie porzioni del territorio
regionale; 
      4) ogni altra iniziativa contemplata dal programma di attivita'
di cui all'art. 8; 
    b) programmazione e realizzazione in  partenariato,  mediante  il
ricorso  a  intese  istituzionali,  con   soggetti   della   pubblica
amministrazione; 
    c) assegnazione di contributi o attivazione  di  altri  strumenti
finanziari a favore dell'ente terzo organizzatore e realizzatore.». 
  3. Il comma 2 dell'art. 2  della  legge  regionale  n.  11/2009  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Gli  strumenti  di  intervento  di  cui  al  comma  1-bis  sono
indirizzati: 
    a) al mantenimento e alla valorizzazione del patrimonio storico e
linguistico,  con  particolare  riguardo   alla   toponomastica,   al
patrimonio artistico e  architettonico,  alla  vita  religiosa,  alle
usanze, ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato; 
    b) allo sviluppo di attivita' attinenti al  mantenimento  e  alla
valorizzazione   dell'identita'   linguistica   e   culturale   delle
comunita', volte all'incremento di attivita' economiche e  produttive
importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine; 
    c) al sostegno di attivita' culturali, iniziative ed  eventi  che
promuovono la conoscenza, la valorizzazione, la promozione,  l'uso  e
la fruizione del patrimonio linguistico e culturale di  cui  all'art.
1; 
    d) alla  valorizzazione  delle  creazioni  artistiche,  teatrali,
musicali, letterarie e cinematografiche, sia  sotto  il  profilo  del
riconoscimento della tradizione culturale, sia come impulso per nuove
realizzazioni legate al contesto contemporaneo; 
    e)  alla  facolta',  per   gli   enti   locali,   di   introdurre
progressivamente,  accanto  alla  lingua  italiana,   l'utilizzo   di
elementi del patrimonio linguistico di  cui  all'art.  1  nei  propri
uffici ed  in  quelli  dell'amministrazione  regionale  presenti  sul
territorio; 
    f) alla promozione dell'insegnamento del patrimonio linguistico e
culturale di cui all'art. 1, anche attraverso corsi di  formazione  e
di aggiornamento per  gli  insegnanti  e  corsi  facoltativi  per  la
popolazione,   ferma   restando   l'autonomia    delle    istituzioni
scolastiche; 
    g) all'incentivazione, anche attraverso forme  di  collaborazione
con gli atenei del Piemonte e con qualificate associazioni,  istituti
e centri culturali e universitari, pubblici e privati, della  ricerca
storica e scientifica sul patrimonio linguistico e culturale  di  cui
all'art. 1; 
    h) al sostegno a forme di collaborazione e scambi  culturali  con
altre comunita' che presentano elementi di affinita'  e  condivisione
del medesimo patrimonio culturale  linguistico  di  cui  all'art.  1,
presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica; 
    i) alla promozione  ed  attuazione,  d'intesa  con  le  emittenti
pubbliche e private, di trasmissioni culturali relative al patrimonio
linguistico e culturale di cui all'art. 1; 
    j)  al  sostegno  ad  attivita'  dedicate  all'uso   della   rete
informatica e delle nuove forme di  comunicazione,  finalizzate  alla
formazione di  banche  dati  relative  al  patrimonio  linguistico  e
culturale di cui all'art. 1; 
    k) all'istituzione, da parte della giunta regionale, di borse  di
studio per tesi  di  laurea  relative  al  patrimonio  linguistico  e
culturale di cui all'art. 1.».