Art. 3 
 
           Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 
                        7 aprile 2009, n. 11 
 
  1. L'art. 3 della legge regionale  n.  11/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art.  3  (Denominazioni  storiche  e  segnali  di   localizzazione
territoriale). - 1. Nell'ambito degli interventi di  cui  all'art.  2
sono previste misure di sostegno al  ripristino  delle  denominazioni
storiche dei comuni  in  aggiunta  alla  denominazione  nella  lingua
italiana, nonche' allo svolgimento di  ricerche  sulla  toponomastica
locale   finalizzate   all'apposizione   di   segnali   stradali   di
localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali storicamente
presenti.».