Art. 6 
 
             Modifiche all'art. 6 della legge regionale 
                        7 aprile 2009, n. 11 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  11/2009  le
parole   «tutela   e   valorizzazione   della   lingua    piemontese,
dell'originale patrimonio culturale  e  linguistico  del  Piemonte  e
delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «valorizzazione   e   promozione   del
patrimonio linguistico e culturale di cui all'art. 1.». 
  2. Al comma 2 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  11/2009  le
parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno». 
  3. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2009, dopo le
parole «ed il settore di intervento.» sono inserite le seguenti:  «Lo
Statuto deve evidenziare fra gli scopi del  soggetto  richiedente  il
perseguimento della valorizzazione e della promozione del  patrimonio
linguistico e culturale di cui all'art. 1.». 
  4. All'inizio del comma 5 dell'art.  6  della  legge  regionale  n.
11/2009 sono  inserite  le  parole:  «Ad  eccezione  delle  pubbliche
amministrazioni». 
  5. Dopo il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2009  e'
aggiunto il seguente: 
  «5-bis). La giunta regionale definisce, con proprio  provvedimento,
sentita  la  commissione  consiliare  competente,  i  criteri  e   le
modalita' per l'iscrizione al registro.». 
  6. La rubrica dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  11/2009  e'
sostituita  dalla  seguente:  «Art.  6  (Istituzione   del   registro
regionale delle  associazioni  di  valorizzazione  e  promozione  del
patrimonio linguistico e culturale)».