Art. 7 
 
             Modifiche all'art. 7 della legge regionale 
                        7 aprile 2009, n. 11 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  11/2009  le
parole «permanente  per  la  tutela  e  valorizzazione  della  lingua
piemontese, dell'originale patrimonio  culturale  e  linguistico  del
Piemonte» sono sostituite dalle seguenti: «per  la  valorizzazione  e
promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese». 
  2. Il comma 2 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  11/2009  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. La Consulta e' nominata con decreto del Presidente della giunta
regionale ed e' composta da: 
    a) il Presidente  della  giunta  regionale  o  suo  delegato  con
funzioni di Presidente; 
    b) tre consiglieri regionali, designati dal consiglio  regionale,
di cui uno espressione delle minoranze; 
    c)  cinque  esperti  in  materia  di  patrimonio  linguistico   e
culturale designati dalla giunta  regionale  sulla  base  di  criteri
approvati  dalla  giunta  stessa  previo  parere  della   commissione
consiliare competente.». 
  3. Al comma 3 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  11/2009  le
parole «e previo parere della commissione consiliare competente» sono
soppresse. 
  4. Il comma 4 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  11/2009  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. La Consulta dura in carica quanto il consiglio regionale ed  e'
ricostituita  entro  novanta  giorni  dall'insediamento  della  nuova
legislatura. I  componenti  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  1
rimangono in carica per l'attivita'  ordinaria  fino  alla  nomina  e
all'insediamento della nuova Consulta.». 
  5. Il comma 5 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  11/2009  e'
abrogato. 
  6. Il comma 7 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  11/2009  e'
abrogato. 
  7. La rubrica dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  11/2009  e'
sostituita dalla seguente: «Art. 7 (Consulta per la valorizzazione  e
promozione del patrimonio linguistico e culturale)».