Art. 7 Modifiche all'art. 7 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2009 le parole «permanente per la tutela e valorizzazione della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte» sono sostituite dalle seguenti: «per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese». 2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2009 e' sostituito dal seguente: «2. La Consulta e' nominata con decreto del Presidente della giunta regionale ed e' composta da: a) il Presidente della giunta regionale o suo delegato con funzioni di Presidente; b) tre consiglieri regionali, designati dal consiglio regionale, di cui uno espressione delle minoranze; c) cinque esperti in materia di patrimonio linguistico e culturale designati dalla giunta regionale sulla base di criteri approvati dalla giunta stessa previo parere della commissione consiliare competente.». 3. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2009 le parole «e previo parere della commissione consiliare competente» sono soppresse. 4. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2009 e' sostituito dal seguente: «4. La Consulta dura in carica quanto il consiglio regionale ed e' ricostituita entro novanta giorni dall'insediamento della nuova legislatura. I componenti di cui alla lettera c) del comma 1 rimangono in carica per l'attivita' ordinaria fino alla nomina e all'insediamento della nuova Consulta.». 5. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2009 e' abrogato. 6. Il comma 7 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2009 e' abrogato. 7. La rubrica dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2009 e' sostituita dalla seguente: «Art. 7 (Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale)».