Art. 8 Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 1. L'art. 8 della legge regionale n. 11/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Programma di attivita' e procedure di assegnazione dei contributi). - 1. La giunta regionale, previo parere della Consulta di cui all'art. 7 e della commissione consiliare competente, approva, con cadenza triennale, un programma di attivita' in tema di valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'art. 1, contenente una relazione sulla situazione regionale, gli obiettivi e le linee di indirizzo per il periodo di durata del programma e i criteri di valutazione delle istanze di contributo. 2. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio regionale, la giunta regionale approva l'assegnazione delle risorse a ciascuno degli ambiti di intervento di cui all'art. 2. 3. Le modalita' di presentazione delle istanze di contributo, di valutazione, di assegnazione, di rendicontazione e controllo sono contenute in avvisi pubblici di finanziamento approvati dalla struttura regionale competente, sulla base e in coerenza con le linee di indirizzo e con i criteri di valutazione stabiliti dal programma di attivita' di cui al comma 1.».