Art. 8 
 
           Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 
                        7 aprile 2009, n. 11 
 
  1. L'art. 8 della legge regionale  n.  11/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 8 (Programma di attivita' e  procedure  di  assegnazione  dei
contributi). - 1. La giunta regionale, previo parere  della  Consulta
di cui all'art. 7 e della commissione consiliare competente, approva,
con  cadenza  triennale,  un  programma  di  attivita'  in  tema   di
valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale di
cui all'art. 1, contenente una relazione sulla situazione  regionale,
gli obiettivi e le linee di indirizzo per il periodo  di  durata  del
programma e i criteri di valutazione delle istanze di contributo. 
  2. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio regionale, la
giunta regionale approva  l'assegnazione  delle  risorse  a  ciascuno
degli ambiti di intervento di cui all'art. 2. 
  3. Le modalita' di presentazione delle istanze  di  contributo,  di
valutazione, di assegnazione, di  rendicontazione  e  controllo  sono
contenute  in  avvisi  pubblici  di  finanziamento  approvati   dalla
struttura regionale competente, sulla base e in coerenza con le linee
di indirizzo e con i criteri di valutazione stabiliti  dal  programma
di attivita' di cui al comma 1.».