Art. 2 Pubblicita' aggiuntiva 1. Dopo l'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2012, n. 31 e' inserito il seguente articolo: «Art. 4-bis (Pubblicita' aggiuntiva). - 1. Il presente regolamento e' reso pubblico nel sito istituzionale del Dipartimento regionale delle attivita' produttive. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni. 2. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento regionale delle attivita' produttive tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo».