Art. 2 
 
                       Pubblicita' aggiuntiva 
 
  1. Dopo l'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 11 aprile
2012, n. 31 e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 4-bis (Pubblicita' aggiuntiva). - 1. Il presente  regolamento
e' reso pubblico nel sito istituzionale  del  Dipartimento  regionale
delle  attivita'  produttive.  Le  stesse  forme  e  modalita'   sono
utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni. 
  2. L'Ufficio per le relazioni  con  il  pubblico  del  Dipartimento
regionale delle attivita' produttive tiene a disposizione di chiunque
vi abbia  interesse  appositi  elenchi  recanti  l'indicazione  delle
unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento
nonche' del provvedimento finale, in  relazione  a  ciascun  tipo  di
procedimento amministrativo».