Art. 2 Regolamento di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio 1. I comuni, ferma restando l'autonomia amministrativa di cui all'art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), adottano il regolamento di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio. 2. Il regolamento di cui al comma 1 individua gli obiettivi da perseguire per la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico, della pubblica incolumita', dell'ambiente agrario e di quello non antropizzato, del decoro paesaggistico. 3. Nel rispetto degli obiettivi del comma 2 il regolamento disciplina in particolare: a) la manutenzione dei corsi d'acqua, delle bealere, dei fossi, degli scoli, degli impluvi e assimilati scorrenti su sedimi privati; b) la manutenzione dei cigli di sponda di cui all'art. 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie); c) la manutenzione dei sedimi privati contermini con infrastrutture stradali pubbliche o di uso pubblico ai sensi degli articoli da 29 a 33 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); d) le modalita' di lavorazione dei terreni in funzione della corretta gestione del deflusso delle acque e dell'equilibrio idrogeologico; e) la manutenzione delle aree boscate private in funzione di condizioni minime di sicurezza pubblica e di equilibrio idrogeologico, in coordinamento con quanto previsto dal regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R (Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 «Gestione e promozione economica delle foreste» Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R); f) la rimozione dei rifiuti dai sedimi privati, fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale); g) il mantenimento dei terrazzamenti in funzione della stabilita' dei versanti; h) la vigilanza e le sanzioni, fermo restando quanto stabilito dalla normativa statale vigente in materia.