Art. 4 Violazioni del regolamento comunale di polizia rurale e sanzioni 1. L'autorita' comunale esercita la vigilanza sul rispetto e sull'applicazione delle norme e delle prescrizioni del regolamento comunale di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio anche mediante l'esercizio del potere di autotutela, compreso, in caso di inottemperanza alla diffida amministrativa, il ricorso all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, a spese dei contravventori. 2. Chiunque viola le disposizioni del regolamento comunale di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad euro centocinquanta e non superiore ad euro millecinquecento, ferme restando le sanzioni previste dalla normativa statale vigente in materia. 3. La Giunta regionale, nel regolamento di polizia rurale tipo di cui all'art. 3, puo' differenziare l'importo della sanzione per fattispecie omogenee in funzione della gravita' della violazione, degli effetti della stessa sull'ambiente, della misura del pericolo suscitato. 4. Se la violazione consiste in un evento frutto di una condotta materiale, anche omissiva, suscettibile di riduzione in pristino o riparazione, il comune puo' applicare l'istituto della diffida amministrativa di cui all'art. 1-bis della legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). 5. Il rapporto che accerta la violazione e' presentato all'autorita' comunale competente ad irrogare la sanzione, che provvede, altresi', ad introitare i relativi proventi. 6. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).