Art. 3 Competenza del Consiglio regionale per la promozione della collocazione di lapidi e la realizzazione di monumenti di valorizzazione dell'identita' della Toscana. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 56/2012. 1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 56/2012 le parole: «La Giunta regionale, previo parere» sono sostituite dalle seguenti: «Il Consiglio regionale, con deliberazione, su iniziativa» e le parole: «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a-bis)». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 56/2012 e' aggiunto il seguente: «1-bis. La deliberazione di cui al comma 1 definisce i limiti di spesa dei singoli interventi e le modalita' di erogazione dei contributi agli enti competenti.».