Art. 3 
 
Competenza  del  Consiglio  regionale   per   la   promozione   della
  collocazione  di  lapidi  e  la  realizzazione  di   monumenti   di
  valorizzazione dell'identita' della Toscana. Modifiche  all'art.  7
  della legge regionale n. 56/2012. 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  56/2012  le
parole: «La Giunta regionale, previo parere»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il Consiglio regionale, con deliberazione, su  iniziativa»
e le parole: «lettera e)» sono sostituite  dalle  seguenti:  «lettera
a-bis)». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 56/2012  e'
aggiunto il seguente: 
  «1-bis. La deliberazione di cui al comma 1 definisce  i  limiti  di
spesa dei  singoli  interventi  e  le  modalita'  di  erogazione  dei
contributi agli enti competenti.».