Art. 2 Spese di ospitalita', premi e contributi in danaro. Inserimento dell'art. 2-bis nella legge regionale n. 58/2006 1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 58/2006 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Spese di ospitalita', premi e contributi in danaro) - 1. Le spese di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), sono imputate su di un apposito fondo e sono autorizzate tramite ordinativi di spesa sottoscritti dal responsabile dell'Ufficio di gabinetto del presidente della Giunta regionale. 2. Le spese di cui all'art. 2, comma 2, lettera b-bis), sono imputate su appositi fondi e sono autorizzate tramite decreto dal responsabile dell'Ufficio di gabinetto del presidente della Giunta regionale.».