Art. 2 
 
Spese di ospitalita',  premi  e  contributi  in  danaro.  Inserimento
          dell'art. 2-bis nella legge regionale n. 58/2006 
 
  1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 58/2006  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 2-bis (Spese di ospitalita', premi e contributi in danaro)  -
1. Le spese di cui all'art.  2,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  sono
imputate  su  di  un  apposito  fondo  e  sono  autorizzate   tramite
ordinativi di spesa sottoscritti  dal  responsabile  dell'Ufficio  di
gabinetto del presidente della Giunta regionale. 
  2. Le spese di cui  all'art.  2,  comma  2,  lettera  b-bis),  sono
imputate su appositi fondi e sono  autorizzate  tramite  decreto  dal
responsabile dell'Ufficio di gabinetto del  presidente  della  Giunta
regionale.».