Art. 3 
 
      Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 10 del 2000 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 10 del  2000  le
parole «a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «a cinque  anni
per i beni mobili e a dieci anni per i beni immobili».