Art. 3 Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 10 del 2000 1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 10 del 2000 le parole «a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «a cinque anni per i beni mobili e a dieci anni per i beni immobili».