Art. 6 Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000 1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000 e' sostituito dal seguente: «2. Il prezzo di vendita di ogni singolo bene e' determinato con perizia di stima che fa riferimento prioritariamente: a) per i terreni non suscettibili di edificabilita', ai valori agricoli di mercato; b) per gli edifici ed i terreni edificabili, alle quotazioni semestralmente pubblicate dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) edito dall'Agenzia delle Entrate.». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000 e' inserito il seguente: «2-bis. Sugli importi determinati in base ai parametri di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano gli eventuali aumenti o riduzioni in funzione delle caratteristiche proprie di ogni singolo cespite, previa verifica di congruita' da parte del competente Ufficio provinciale del territorio dell'Agenzia delle Entrate.». 3. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000 e' sostituito dal seguente: «3. Non si richiede la verifica di congruita' di cui al comma 2-bis nell'ipotesi in cui l'acquirente sia un ente territoriale o del Servizio sanitario nazionale e i beni oggetto del contratto di alienazione siano acquistati con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici, rilevanti per il perseguimento di finalita' di pubblico interesse, in attuazione dell'art. 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In tale caso l'acquirente comunica alla Regione l'avvenuta attestazione da parte dell'Agenzia del demanio della congruita' del prezzo.».