Art. 6 
 
             Modifiche all'art. 10 della legge regionale 
                           n. 10 del 2000 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. Il prezzo di vendita di ogni singolo bene e' determinato  con
perizia di stima che fa riferimento prioritariamente: 
      a) per i terreni non suscettibili di edificabilita', ai  valori
agricoli di mercato; 
      b) per gli edifici ed i terreni  edificabili,  alle  quotazioni
semestralmente pubblicate dall'Osservatorio del  Mercato  Immobiliare
(OMI) edito dall'Agenzia delle Entrate.». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge  regionale  n.  10  del
2000 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Sugli importi determinati in base ai parametri di cui  al
comma 2, lettere a) e  b),  si  applicano  gli  eventuali  aumenti  o
riduzioni in funzione delle caratteristiche proprie di  ogni  singolo
cespite, previa  verifica  di  congruita'  da  parte  del  competente
Ufficio provinciale del territorio dell'Agenzia delle Entrate.». 
  3. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. Non si richiede la verifica di congruita'  di  cui  al  comma
2-bis nell'ipotesi in cui l'acquirente sia un ente territoriale o del
Servizio sanitario nazionale  e  i  beni  oggetto  del  contratto  di
alienazione  siano  acquistati  con  vincolo  di  destinazione   alla
realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici,  rilevanti
per  il  perseguimento  di  finalita'  di  pubblico   interesse,   in
attuazione dell'art. 12, comma  1-ter,  del  decreto-legge  6  luglio
2011,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
2011, n.  111.  In  tale  caso  l'acquirente  comunica  alla  Regione
l'avvenuta attestazione  da  parte  dell'Agenzia  del  demanio  della
congruita' del prezzo.».