Art. 8 Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 10 del 2000 1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 10 del 2000 e' sostituito dal seguente: «1. L'acquisto di beni immobili e' disposto nei limiti degli appositi stanziamenti approvati con la legge regionale di bilancio. L'indispensabilita' e l'indilazionabilita' dell'acquisto e' attestata dal responsabile della struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio e comprovata dalla documentazione istruttoria, la congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Dell'acquisto viene data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, sul sito internet istituzionale della Regione.». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 10 del 2000 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, puo' accettare donazioni qualora ne derivi un vantaggio funzionale e sussista l'interesse all'acquisizione. Nel caso in cui la donazione sia vincolata ad una determinata finalita', il bene puo' essere accettato solo qualora la stessa sia lecita, compatibile con l'interesse pubblico e non comporti un onere eccessivo rispetto all'entita' della donazione.».