Art. 8 
 
             Modifiche all'art. 12 della legge regionale 
                           n. 10 del 2000 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 10 del 2000  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. L'acquisto di beni immobili  e'  disposto  nei  limiti  degli
appositi stanziamenti approvati con la legge regionale  di  bilancio.
L'indispensabilita' e l'indilazionabilita' dell'acquisto e' attestata
dal responsabile della struttura organizzativa competente in  materia
di  demanio  e   patrimonio   e   comprovata   dalla   documentazione
istruttoria, la congruita' del prezzo e' attestata  dall'Agenzia  del
demanio ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter, del decreto-legge  n.  98
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
Dell'acquisto viene data preventiva notizia,  con  l'indicazione  del
soggetto  alienante  e  del  prezzo  pattuito,  sul   sito   internet
istituzionale della Regione.». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge  regionale  n.  10  del
2000 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. La Giunta regionale, sentita  la  competente  Commissione
assembleare, puo' accettare donazioni qualora ne derivi un  vantaggio
funzionale e sussista l'interesse all'acquisizione. Nel caso  in  cui
la donazione sia vincolata ad una determinata finalita', il bene puo'
essere accettato solo qualora la stessa sia lecita,  compatibile  con
l'interesse pubblico e  non  comporti  un  onere  eccessivo  rispetto
all'entita' della donazione.».