Art. 9 Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 10 del 2000 1. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 10 del 2000 e' sostituito dal seguente: «3. Il valore degli immobili oggetto della permuta va determinato in base a perizia di stima con richiesta del parere di congruita' all'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.».