Art. 9 
 
             Modifiche all'art. 13 della legge regionale 
                           n. 10 del 2000 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 10 del 2000  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. Il valore degli immobili oggetto della permuta va determinato
in base a perizia di stima con richiesta  del  parere  di  congruita'
all'Agenzia del demanio, ai sensi  dell'art.  12,  comma  1-ter,  del
decreto-legge n. 98 del 2011, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 111 del 2011.».