Art. 9 
 
       Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 22/2007 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 31  della  legge  regionale  n.  22/2007  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:  «ai   sensi
dell'art. 26,» sono soppresse e le parole: «con quanto stabilito  dal
regolamento di cui all'art. 29» sono sostituite dalle seguenti: «alle
prescrizioni e ai requisiti minimi stabiliti dalla vigente  normativa
nazionale».