Art. 9 Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 22/2007 1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ai sensi dell'art. 26,» sono soppresse e le parole: «con quanto stabilito dal regolamento di cui all'art. 29» sono sostituite dalle seguenti: «alle prescrizioni e ai requisiti minimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale».