Allegato 
 
Regolamento per la determinazione dei criteri e delle  modalita'  per
  l'assegnazione nell'anno  2016  della  quota  di  perequazione  del
  trasferimento ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 7,
  comma 5, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34,
  cosi' come rideterminata dall'articolo 38,  comma  1,  lettera  b),
  della  legge  regionale  11  marzo  2016,   n.   3   ed   integrata
  dall'articolo 9, comma 43, della legge regionale 11 agosto 2016, n.
  14. 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina i criteri  e  le  modalita'
per l'assegnazione nell'anno 2016 della  quota  di  perequazione  del
trasferimento ordinario transitorio  comunale,  di  cui  all'art.  7,
comma 5, lettera c), della legge regionale 29 dicembre  2015,  n.  34
(legge di stabilita' 2016), cosi' come  rideterminata  dall'art.  38,
comma 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme
di riordino delle funzioni delle Province  in  materia  di  vigilanza
ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di  caccia  e
pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione  e
diritto allo studio, nonche' di modifica di altre norme in materia di
autonomie  locali  e  di  soggetti  aggregatori  della  domanda),  ed
integrata dall'art. 9, comma 43,  della  legge  regionale  11  agosto
2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio
per gli anni 2016-2018 ai sensi della  legge  regionale  10  novembre
2015, n. 26). 
 
                               Art. 2. 
                  Soggetti beneficiari del riparto 
 
    1. I soggetti beneficiari del riparto sono  i  Comuni,  ai  sensi
dell'art. 45, comma 2, della legge regionale 17 luglio  2015,  n.  18
(La  disciplina  della  finanza  locale  del  Friuli-Venezia  Giulia,
nonche' modifiche  a  disposizioni  delle  leggi  regionali  19/2013,
9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali). 
 
                               Art. 3. 
                   Criteri e modalita' di riparto 
 
    1. La quota di perequazione di cui all'art. 1, pari a complessivi
€ 28.461.487,88 euro,  viene  assegnata  sulla  base  delle  seguenti
modalita': 
      a) definizione di un primo parametro di  confronto  determinato
dall'applicazione   dei   seguenti   criteri   sull'importo   di    €
26.461.487,88: 
        1) per il 26 per cento pari a  €  6.879.986,85  a  favore  di
tutti i Comuni, in proporzione alla popolazione residente in  ciascun
Comune, rispetto al totale della popolazione residente in Regione; 
        2) per il 26 per cento pari a  €  6.879.986,85  a  favore  di
tutti i Comuni, in proporzione alla popolazione di eta'  superiore  o
uguale ai 65 anni residente in ciascun  Comune,  rispetto  al  totale
della popolazione di questa fascia di eta' riferita alla Regione; 
        3) per il 26 per cento pari a  €  6.879.986,85  a  favore  di
tutti i Comuni, in proporzione alla popolazione di eta'  inferiore  o
uguale ai 14 anni residente in ciascun  Comune,  rispetto  al  totale
della popolazione di questa fascia di eta' riferita alla Regione; 
        4) per il 7 per cento pari a  €  1.852.304,15  a  favore  dei
Comuni montani e parzialmente montani, in proporzione alla superficie
montana di ciascun Comune, rispetto alla  superficie  montana  totale
della Regione; 
        5) per il 15 per cento pari a €  3.969.223,18  a  favore  dei
Comuni che hanno un tasso di disoccupazione superiore al  valore  del
tasso regionale, pari al 7,4 per cento, in  misura  proporzionale  al
numero dei disoccupati di ciascun Comune  beneficiario,  rispetto  al
totale dei disoccupati dei Comuni cosi' individuati; 
      b) definizione di un secondo parametro di confronto determinato
dall'applicazione dei criteri utilizzati per l'assegnazione del fondo
straordinario per la perequazione delle risorse finanziarie dell'anno
2015 ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  del  16
novembre 2015, n. 238 (Regolamento per la determinazione dei  criteri
e  delle  modalita'  per  l'assegnazione  nell'anno  2015  del  fondo
straordinario  a  favore  dei  Comuni   facenti   parte   di   Unione
territoriale intercomunale di cui agli articoli 4  e  5  della  legge
regionale 26/2014, per la perequazione delle risorse  finanziarie  ai
sensi dell'art. 66, commi da 7 a 9, della legge regionale  17  luglio
2015, n. 18 (La disciplina della finanza  locale  del  Friuli-Venezia
Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi 19/2013,  9/2009
e  26/2014  concernenti  gli  enti  locali)),   sull'importo   di   €
26.461.487,88; 
      c) assegnazione di una prima quota ai Comuni in misura pari  al
valore piu' favorevole risultante dal confronto tra  i  parametri  di
cui alla lettera a) e alla lettera b); 
      d) assegnazione dell'eventuale  restante  quota  ai  Comuni  in
proporzione  alle  risorse  gia'  determinate  secondo  il  parametro
definito alla lettera a). 
    2. Per l'applicazione dei criteri di cui al comma 1, lettera  a),
si utilizzano: 
      a) i dati ISTAT riferiti al 31 dicembre 2015 per la popolazione
residente comunale e per la popolazione considerata per fasce d'eta'; 
      b) i dati  elaborati  dall'UNCEM  come  trasmessi  al  Servizio
Finanza Locale e riferiti all'anno 2014 per la superficie montana; 
      c) i  dati  ISTAT  riferiti  all'anno  2011  per  il  tasso  di
disoccupazione e per il numero dei disoccupati. 
 
                               Art. 4. 
  Concessione ed erogazione delle risorse del fondo di perequazione 
 
    1. Le risorse del fondo di cui all'art.  1,  ripartite  ai  sensi
degli articoli 2 e 3, sono concesse d'ufficio ai Comuni  con  decreto
del direttore del Servizio competente in materia di finanza locale ed
erogate con le modalita' di cui all'art. 7,  comma  34,  della  legge
regionale 34/2015. 
 
                               Art. 5. 
                               Rinvio 
 
    1. Per tutto quanto non  previsto  dal  presente  regolamento  si
rinvia alle norme di cui alla legge regionale 20  marzo  2000,  n.  7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso). 
 
                               Art. 6. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani