Allegato Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' per l'assegnazione nell'anno 2016 della quota di perequazione del trasferimento ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34, cosi' come rideterminata dall'articolo 38, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 ed integrata dall'articolo 9, comma 43, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14. (Omissis). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per l'assegnazione nell'anno 2016 della quota di perequazione del trasferimento ordinario transitorio comunale, di cui all'art. 7, comma 5, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (legge di stabilita' 2016), cosi' come rideterminata dall'art. 38, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonche' di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda), ed integrata dall'art. 9, comma 43, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). Art. 2. Soggetti beneficiari del riparto 1. I soggetti beneficiari del riparto sono i Comuni, ai sensi dell'art. 45, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali). Art. 3. Criteri e modalita' di riparto 1. La quota di perequazione di cui all'art. 1, pari a complessivi € 28.461.487,88 euro, viene assegnata sulla base delle seguenti modalita': a) definizione di un primo parametro di confronto determinato dall'applicazione dei seguenti criteri sull'importo di € 26.461.487,88: 1) per il 26 per cento pari a € 6.879.986,85 a favore di tutti i Comuni, in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune, rispetto al totale della popolazione residente in Regione; 2) per il 26 per cento pari a € 6.879.986,85 a favore di tutti i Comuni, in proporzione alla popolazione di eta' superiore o uguale ai 65 anni residente in ciascun Comune, rispetto al totale della popolazione di questa fascia di eta' riferita alla Regione; 3) per il 26 per cento pari a € 6.879.986,85 a favore di tutti i Comuni, in proporzione alla popolazione di eta' inferiore o uguale ai 14 anni residente in ciascun Comune, rispetto al totale della popolazione di questa fascia di eta' riferita alla Regione; 4) per il 7 per cento pari a € 1.852.304,15 a favore dei Comuni montani e parzialmente montani, in proporzione alla superficie montana di ciascun Comune, rispetto alla superficie montana totale della Regione; 5) per il 15 per cento pari a € 3.969.223,18 a favore dei Comuni che hanno un tasso di disoccupazione superiore al valore del tasso regionale, pari al 7,4 per cento, in misura proporzionale al numero dei disoccupati di ciascun Comune beneficiario, rispetto al totale dei disoccupati dei Comuni cosi' individuati; b) definizione di un secondo parametro di confronto determinato dall'applicazione dei criteri utilizzati per l'assegnazione del fondo straordinario per la perequazione delle risorse finanziarie dell'anno 2015 ai sensi del decreto del Presidente della Regione del 16 novembre 2015, n. 238 (Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' per l'assegnazione nell'anno 2015 del fondo straordinario a favore dei Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014, per la perequazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 66, commi da 7 a 9, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)), sull'importo di € 26.461.487,88; c) assegnazione di una prima quota ai Comuni in misura pari al valore piu' favorevole risultante dal confronto tra i parametri di cui alla lettera a) e alla lettera b); d) assegnazione dell'eventuale restante quota ai Comuni in proporzione alle risorse gia' determinate secondo il parametro definito alla lettera a). 2. Per l'applicazione dei criteri di cui al comma 1, lettera a), si utilizzano: a) i dati ISTAT riferiti al 31 dicembre 2015 per la popolazione residente comunale e per la popolazione considerata per fasce d'eta'; b) i dati elaborati dall'UNCEM come trasmessi al Servizio Finanza Locale e riferiti all'anno 2014 per la superficie montana; c) i dati ISTAT riferiti all'anno 2011 per il tasso di disoccupazione e per il numero dei disoccupati. Art. 4. Concessione ed erogazione delle risorse del fondo di perequazione 1. Le risorse del fondo di cui all'art. 1, ripartite ai sensi degli articoli 2 e 3, sono concesse d'ufficio ai Comuni con decreto del direttore del Servizio competente in materia di finanza locale ed erogate con le modalita' di cui all'art. 7, comma 34, della legge regionale 34/2015. Art. 5. Rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Serracchiani