Allegato Regolamento di modifica al regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalita' di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128. (Omissis). Art. 1. Modifica al decreto del Presidente della Regione 128/2011 1. Nel decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128 (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalita' di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'art. 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)). Ovunque ricorra l'espressione «anno scolastico», questa e' sostituita con l'espressione «anno educativo». Art. 2. Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 128/2011 1. Dopo il comma 3, dell'art. 2, del decreto del Presidente della Regione 128/2011, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Ai fini del rispetto delle finalita' di contenimento delle rette a carico delle famiglie, con riferimento ai nuclei familiari di cui all'art. 6, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139 (Regolamento concernente i criteri e le modalita' di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalita' di erogazione dei benefici, di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), i soggetti che presentano domanda contengono l'adeguamento annuale delle rette mensili nella misura massima di un punto percentuale oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di giugno di ciascun anno, con riferimento all'ammontare medio mensile delle rette applicate nell'anno precedente. 3-ter. Nel caso di servizi gestiti da comuni o di servizi per i quali l'accesso e' regolato dai comuni, il limite di cui al comma 1 si applica con riguardo alla tariffa mensile piu' alta al netto di sconti e riduzioni applicata nell'anno educativo precedente. 3-quater. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di incremento delle rette di cui al comma 3-bis, i soggetti comunicano entro il 31 agosto di ogni anno alla Regione gli importi delle rette per l'anno educativo successivo.». Art. 3. Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 128/2011 1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 128/2011 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Termini e modalita' di presentazione della domanda di contributo). - 1. La domanda per accedere al contributo di cui al presente Regolamento e' presentata dai soggetti di cui all'art. 2, alla direzione competente in materia politiche per la famiglia anche mediante apposita modalita' informatica messa a disposizione dalla Regione stessa entro il 31 luglio di ogni anno, con riferimento all'anno educativo precedente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Il termine e' perentorio e la presentazione della domanda oltre la scadenza ne comporta l'esclusione. 2. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, e' sottoscritta a pena di esclusione dal legale rappresentante del richiedente di cui all'art. 2 oppure, nel caso in cui la domanda sia presentata da un ente pubblico, dal responsabile dell'ufficio competente secondo il rispettivo ordinamento. 3. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) deve essere allegata alla domanda, a pena di esclusione, la delega redatta in conformita' all'allegato B. 4. Per ogni nido d'infanzia puo' essere presentata una sola domanda di contributo, fatto salvo il caso di subentro nella gestione del servizio da parte di altro soggetto, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2. 5. I soggetti gestori di piu' nidi d'infanzia possono presentare un'unica istanza secondo il modello Allegato A riportando alla sezione B e alla sezione C del modulo di domanda tutti i dati richiesti per ciascun nido d'infanzia gestito.». Art. 4. Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 128/2011 1. Alla lettera b) del comma 3, dell'art. 7 dopo le parole «medesimo periodo» sono aggiunte le parole «Nel calcolo delle entrate non viene computato l'importo del contributo concesso.». 2. Dopo il comma 4, dell'art. 7 e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. In sede di approvazione del rendiconto, il contributo concesso e' confermato qualora il suo ammontare non risulti superiore alla differenza detraendo, dalle spese ammissibili a rendiconto sostenute nel periodo di cui all'art. 6, comma 1, l'importo complessivo delle entrate riferibili al medesimo periodo.». Art. 5. Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 128/2011 1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 128/2011, le parole «Direttore centrale istruzione, universita', ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione» sono sostituite dalle parole «Direttore competente in materia di politiche per la famiglia». Art. 6. Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 128/2011 1. L'allegato A riferito all'art. 5, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 128/2011 e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Serracchiani