Allegato 
 
Regolamento di modifica al  regolamento  per  la  determinazione  dei
  criteri  di  ripartizione  e  delle   modalita'   di   concessione,
  erogazione e rendicontazione dei contributi  ai  gestori  pubblici,
  privati  e  del  privato  sociale  dei  nidi  d'infanzia   di   cui
  all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge  regionale  29  dicembre
  2010, n. 22  (Legge  finanziaria  2011)  emanato  con  decreto  del
  Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128. 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                 Modifica al decreto del Presidente 
                       della Regione 128/2011 
 
    1. Nel decreto del Presidente della Regione 31  maggio  2011,  n.
128 (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione  e
delle modalita' di  concessione,  erogazione  e  rendicontazione  dei
contributi ai gestori pubblici, privati e  del  privato  sociale  dei
nidi d'infanzia di cui  all'art.  9,  commi  18  e  19,  della  legge
regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)).  Ovunque
ricorra l'espressione «anno scolastico»,  questa  e'  sostituita  con
l'espressione «anno educativo». 
 
                               Art. 2. 
 
 
           Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente 
                       della Regione 128/2011 
 
    1. Dopo il comma 3, dell'art. 2, del decreto del Presidente della
Regione 128/2011, sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis. Ai fini del  rispetto  delle  finalita'  di  contenimento
delle rette a  carico  delle  famiglie,  con  riferimento  ai  nuclei
familiari di cui all'art. 6, comma 2 del decreto del Presidente della
Regione 10 luglio 2015, n. 139 (Regolamento concernente i  criteri  e
le modalita' di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette
a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per  la
prima infanzia e le modalita' di  erogazione  dei  benefici,  di  cui
all'art. 15 della legge regionale 18  agosto  2005,  n.  20  (Sistema
educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)),  i  soggetti
che presentano domanda contengono l'adeguamento annuale  delle  rette
mensili nella  misura  massima  di  un  punto  percentuale  oltre  la
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (FOI) registrato nel mese  di  giugno  di  ciascun
anno,  con  riferimento  all'ammontare  medio  mensile  delle   rette
applicate nell'anno precedente. 
    3-ter. Nel caso di servizi gestiti da comuni o di servizi  per  i
quali l'accesso e' regolato dai comuni, il limite di cui al  comma  1
si applica con riguardo alla tariffa mensile piu' alta  al  netto  di
sconti e riduzioni applicata nell'anno educativo precedente. 
    3-quater. Ai fini della  verifica  del  rispetto  dei  limiti  di
incremento delle rette di cui al comma 3-bis, i  soggetti  comunicano
entro il 31 agosto di ogni anno alla Regione gli importi delle  rette
per l'anno educativo successivo.». 
 
                               Art. 3. 
 
 
         Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente 
                       della Regione 128/2011 
 
    1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 128/2011  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 5 (Termini e modalita' di presentazione  della  domanda  di
contributo). - 1. La domanda per accedere al  contributo  di  cui  al
presente Regolamento e' presentata dai soggetti di  cui  all'art.  2,
alla direzione competente in materia politiche per la famiglia  anche
mediante apposita modalita' informatica messa  a  disposizione  dalla
Regione stessa entro il 31  luglio  di  ogni  anno,  con  riferimento
all'anno educativo precedente, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa  e  degli
articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  (Codice
dell'amministrazione  digitale).  Il  termine  e'  perentorio  e   la
presentazione  della  domanda   oltre   la   scadenza   ne   comporta
l'esclusione. 
    2. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato  A,
e' sottoscritta a pena di esclusione dal  legale  rappresentante  del
richiedente di cui all'art. 2 oppure, nel caso in cui la domanda  sia
presentata  da  un  ente  pubblico,  dal  responsabile   dell'ufficio
competente secondo il rispettivo ordinamento. 
    3. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  b)  deve
essere allegata alla domanda, a pena di esclusione, la delega redatta
in conformita' all'allegato B. 
    4. Per ogni nido  d'infanzia  puo'  essere  presentata  una  sola
domanda di contributo, fatto salvo il caso di subentro nella gestione
del  servizio  da  parte  di  altro  soggetto,  tenuto  conto   delle
disposizioni di cui all'art. 2, comma 2. 
    5. I soggetti gestori di piu' nidi d'infanzia possono  presentare
un'unica istanza  secondo  il  modello  Allegato  A  riportando  alla
sezione B e alla sezione  C  del  modulo  di  domanda  tutti  i  dati
richiesti per ciascun nido d'infanzia gestito.». 
 
                               Art. 4. 
 
 
           Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente 
                       della Regione 128/2011 
 
    1. Alla lettera b) del  comma  3,  dell'art.  7  dopo  le  parole
«medesimo periodo» sono aggiunte le parole «Nel calcolo delle entrate
non viene computato l'importo del contributo concesso.». 
    2. Dopo il comma 4, dell'art. 7 e' aggiunto il seguente comma: 
    «4-bis. In sede di approvazione  del  rendiconto,  il  contributo
concesso e' confermato qualora il suo ammontare non risulti superiore
alla differenza  detraendo,  dalle  spese  ammissibili  a  rendiconto
sostenute  nel  periodo  di  cui  all'art.  6,  comma  1,   l'importo
complessivo delle entrate riferibili al medesimo periodo.». 
 
                               Art. 5. 
 
 
           Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente 
                       della Regione 128/2011 
 
    1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione  128/2011,
le  parole  «Direttore  centrale  istruzione,  universita',  ricerca,
famiglia,  associazionismo  e  cooperazione»  sono  sostituite  dalle
parole  «Direttore  competente  in  materia  di  politiche   per   la
famiglia». 
 
                               Art. 6. 
 
 
       Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente 
                       della Regione 128/2011 
 
    1. L'allegato A riferito all'art. 5,  comma  2  del  decreto  del
Presidente della Regione 128/2011 e' sostituito  dall'allegato  A  al
presente regolamento. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
(Omissis). 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani