Art. 3 
 
                       Perimetrazioni comunali 
 
  1. I comuni o le loro forme associative, anche su istanza di parte,
provvedono alla perimetrazione delle fattispecie di cui  all'art.  3,
comma 3-bis, lettere a), c) e d) della legge regionale  4/2009,  come
definite nell'art. 2, sulla base di studi e analisi di professionisti
abilitati nelle discipline forestali, agronomiche  e  paesaggistiche,
redatte in attuazione dei criteri di cui all'allegato A  e  corredate
dalla documentazione di cui all'allegato B. Tali  perimetrazioni  non
comprendono le  fattispecie  contemplate  all'art.  3,  comma  3-bis,
lettera b) della legge regionale 4/2009 in quanto  gia'  disciplinate
dai regolamenti comunitari riferiti alle politiche di sviluppo rurale
dell'Unione  europea,  reperibili  negli  applicativi  regionali   di
gestione del PSR. 
  2. Le perimetrazioni di cui al presente articolo  sono  deliberate,
previo parere delle competenti commissioni locali per il paesaggio di
cui all'art. 148 del decreto legislativo 42/2004, ove costituite, dai
consigli degli enti di cui al comma 1. Le perimetrazioni  individuate
sono  successivamente  trasmesse  alla  Regione  che,  in  seguito  a
istruttoria  condotta  congiuntamente   dalle   strutture   regionali
competenti  in  materia  forestale  e  paesaggistica,  entro  novanta
giorni, si esprime con provvedimento  della  Giunta  regionale  sulla
loro conformita' alle disposizioni del presente regolamento  e  degli
strumenti di pianificazione vigenti. 
  3. I comuni o le loro forme associative aggiornano gli strumenti di
pianificazione urbanistica recependo  le  perimetrazioni  di  cui  al
comma  2,  in  occasione  della   prima   variante   allo   strumento
urbanistico.