Art. 3 Perimetrazioni comunali 1. I comuni o le loro forme associative, anche su istanza di parte, provvedono alla perimetrazione delle fattispecie di cui all'art. 3, comma 3-bis, lettere a), c) e d) della legge regionale 4/2009, come definite nell'art. 2, sulla base di studi e analisi di professionisti abilitati nelle discipline forestali, agronomiche e paesaggistiche, redatte in attuazione dei criteri di cui all'allegato A e corredate dalla documentazione di cui all'allegato B. Tali perimetrazioni non comprendono le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3-bis, lettera b) della legge regionale 4/2009 in quanto gia' disciplinate dai regolamenti comunitari riferiti alle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea, reperibili negli applicativi regionali di gestione del PSR. 2. Le perimetrazioni di cui al presente articolo sono deliberate, previo parere delle competenti commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 148 del decreto legislativo 42/2004, ove costituite, dai consigli degli enti di cui al comma 1. Le perimetrazioni individuate sono successivamente trasmesse alla Regione che, in seguito a istruttoria condotta congiuntamente dalle strutture regionali competenti in materia forestale e paesaggistica, entro novanta giorni, si esprime con provvedimento della Giunta regionale sulla loro conformita' alle disposizioni del presente regolamento e degli strumenti di pianificazione vigenti. 3. I comuni o le loro forme associative aggiornano gli strumenti di pianificazione urbanistica recependo le perimetrazioni di cui al comma 2, in occasione della prima variante allo strumento urbanistico.