Art. 11 
 
           Svolgimento della prima seduta della conferenza 
 
  1. L'amministrazione proponente illustra i contenuti della proposta
tecnica del progetto definitivo del piano o della variante. Nel corso
dell'illustrazione i  partecipanti  possono  chiedere  chiarimenti  e
precisazioni su quanto esposto. 
  2. Il presidente, esaurita l'illustrazione della  proposta  tecnica
di  progetto  definitivo  e  quella   degli   eventuali   chiarimenti
richiesti, apre la discussione nella  quale  i  partecipanti  possono
intervenire. 
  3. Qualora, nel corso della seduta,  si  rilevi  la  necessita'  di
integrazione o chiarimenti rispetto agli atti trasmessi, si applicano
le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 8. 
  4.  Esauriti  gli  interventi,  il  presidente  dichiara   conclusa
l'illustrazione  e,   in   accordo   con   i   rappresentanti   delle
amministrazioni con diritto di voto, fissa un termine, non  superiore
a novanta giorni in caso di variante  strutturale  ovvero  centoventi
giorni in caso di variante generale, per la convocazione della seduta
conclusiva della conferenza, per consentire ai  rappresentanti  delle
amministrazioni con diritto di voto di formalizzare il proprio parere
in forma scritta. 
  5. I rappresentanti delle amministrazioni con diritto di  voto,  se
lo ritengono necessario, possono prevedere la convocazione di  sedute
intermedie o incontri tecnici, nel rispetto dei tempi complessivi del
procedimento, concordando modalita'  e  tempi  di  convocazione;  gli
esiti di tali riunioni sono formalizzati in un  verbale  sottoscritto
dai rappresentanti medesimi. 
  6. I rappresentanti delle amministrazioni con diritto di  voto,  se
ritengono necessario disporre  di  un  lasso  di  tempo  piu'  ampio,
comunque  non  superiore  a  ulteriori  sessanta  giorni,  motivando,
possono, anche a  seguito  delle  sedute  o  degli  incontri  tecnici
intermedi, chiedere la fissazione  della  convocazione  della  seduta
conclusiva in una data successiva  rispetto  a  quella  prevista.  La
richiesta  e'  accolta  se  approvata   all'unanimita'   dalle   sole
amministrazioni partecipanti con diritto di voto. 
  7. Ciascun rappresentante  delle  amministrazioni  con  diritto  di
voto, motivando, puo' chiedere  la  sospensione  della  seduta  della
conferenza, che  viene  accolta  se  approvata  a  maggioranza  dalle
amministrazioni partecipanti con diritto di voto. Con  l'approvazione
della sospensione e' stabilita la data di riconvocazione della  nuova
seduta, che  e'  comunicata  per  via  telematica  solo  ai  soggetti
convocati ed invitati a partecipare alla seduta ma assenti. 
  8.  Gli  esiti  della  conferenza  sono  formalizzati  nel  verbale
sottoscritto dai rappresentanti  delle  amministrazioni  partecipanti
con diritto di voto al termine della seduta. 
  9. Il  presidente  chiude  la  seduta  dando  atto  della  data  di
convocazione della seduta  conclusiva,  che  e'  comunque  comunicata
tempestivamente, per via telematica, a tutti i soggetti convocati  ed
invitati a partecipare, indipendentemente dalla  loro  presenza  alla
seduta. Eventuali variazioni della data sono comunicate con le stesse
modalita'.