Art. 11 Svolgimento della prima seduta della conferenza 1. L'amministrazione proponente illustra i contenuti della proposta tecnica del progetto definitivo del piano o della variante. Nel corso dell'illustrazione i partecipanti possono chiedere chiarimenti e precisazioni su quanto esposto. 2. Il presidente, esaurita l'illustrazione della proposta tecnica di progetto definitivo e quella degli eventuali chiarimenti richiesti, apre la discussione nella quale i partecipanti possono intervenire. 3. Qualora, nel corso della seduta, si rilevi la necessita' di integrazione o chiarimenti rispetto agli atti trasmessi, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 8. 4. Esauriti gli interventi, il presidente dichiara conclusa l'illustrazione e, in accordo con i rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto, fissa un termine, non superiore a novanta giorni in caso di variante strutturale ovvero centoventi giorni in caso di variante generale, per la convocazione della seduta conclusiva della conferenza, per consentire ai rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto di formalizzare il proprio parere in forma scritta. 5. I rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto, se lo ritengono necessario, possono prevedere la convocazione di sedute intermedie o incontri tecnici, nel rispetto dei tempi complessivi del procedimento, concordando modalita' e tempi di convocazione; gli esiti di tali riunioni sono formalizzati in un verbale sottoscritto dai rappresentanti medesimi. 6. I rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto, se ritengono necessario disporre di un lasso di tempo piu' ampio, comunque non superiore a ulteriori sessanta giorni, motivando, possono, anche a seguito delle sedute o degli incontri tecnici intermedi, chiedere la fissazione della convocazione della seduta conclusiva in una data successiva rispetto a quella prevista. La richiesta e' accolta se approvata all'unanimita' dalle sole amministrazioni partecipanti con diritto di voto. 7. Ciascun rappresentante delle amministrazioni con diritto di voto, motivando, puo' chiedere la sospensione della seduta della conferenza, che viene accolta se approvata a maggioranza dalle amministrazioni partecipanti con diritto di voto. Con l'approvazione della sospensione e' stabilita la data di riconvocazione della nuova seduta, che e' comunicata per via telematica solo ai soggetti convocati ed invitati a partecipare alla seduta ma assenti. 8. Gli esiti della conferenza sono formalizzati nel verbale sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni partecipanti con diritto di voto al termine della seduta. 9. Il presidente chiude la seduta dando atto della data di convocazione della seduta conclusiva, che e' comunque comunicata tempestivamente, per via telematica, a tutti i soggetti convocati ed invitati a partecipare, indipendentemente dalla loro presenza alla seduta. Eventuali variazioni della data sono comunicate con le stesse modalita'.