Art. 12 Seduta conclusiva della conferenza 1. I partecipanti, ciascuno per le materie di propria competenza, presentano al presidente, in forma scritta, i propri pareri le osservazioni e i contributi, trasmessi anche per via telematica. 2. Ogni partecipante puo' illustrare i contenuti del proprio documento. 3. Esaurita l'illustrazione, il presidente, tenuto conto dei pareri, delle osservazioni e dei contributi, formula la proposta di parere della conferenza e, nella stessa seduta, la sottopone al voto dei rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto. 4. Il parere e' approvato se ottiene la maggioranza dei voti dalle amministrazioni partecipanti, secondo quanto previsto all'art. 15. 5. Ciascun rappresentante delle amministrazioni con diritto di voto, motivando, puo' chiedere la sospensione della seduta della conferenza, che viene accolta se approvata a maggioranza dalle amministrazioni partecipanti con diritto di voto. Con l'approvazione della sospensione e' stabilita la data di riconvocazione della nuova seduta, che e' comunicata per via telematica solo ai soggetti convocati ed invitati a partecipare alla seduta ma assenti. 6. Il presidente chiude la conferenza ed ha l'onere di trasmettere integralmente il parere conclusivo ed eventuali ulteriori osservazioni formulate dalla conferenza sia alle amministrazioni partecipanti con diritto di voto sia al Consiglio comunale, per il seguito di competenza. 7. Se il rappresentante della Regione rileva la necessita' di applicare l'art. 15-bis, comma 5 della legge regionale 56/1977, ricorrendo all'espressione del parere vincolante adottato con la deliberazione della Giunta regionale, ne da' avviso nell'ambito della conferenza; i lavori della conferenza sono quindi prorogati di trenta giorni per consentire alla Giunta stessa di esprimersi. 8. La seduta riconvocata, comunicata tempestivamente, per via telematica, a tutti i soggetti convocati ed invitati a partecipare, indipendentemente dalla loro presenza alla seduta precedente, si chiude secondo le determinazioni della Giunta regionale e il Presidente ha l'onere di trasmettere integralmente le relative conclusioni, sia alle amministrazioni partecipanti con diritto di voto sia al Consiglio comunale, per il seguito di competenza.