Art. 12 
 
                 Seduta conclusiva della conferenza 
 
  1. I partecipanti, ciascuno per le materie di  propria  competenza,
presentano al presidente,  in  forma  scritta,  i  propri  pareri  le
osservazioni e i contributi, trasmessi anche per via telematica. 
  2. Ogni  partecipante  puo'  illustrare  i  contenuti  del  proprio
documento. 
  3.  Esaurita  l'illustrazione,  il  presidente,  tenuto  conto  dei
pareri, delle osservazioni e dei contributi, formula la  proposta  di
parere della conferenza e, nella stessa seduta, la sottopone al  voto
dei rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto. 
  4. Il parere e' approvato se ottiene la maggioranza dei voti  dalle
amministrazioni partecipanti, secondo quanto previsto all'art. 15. 
  5. Ciascun rappresentante  delle  amministrazioni  con  diritto  di
voto, motivando, puo' chiedere  la  sospensione  della  seduta  della
conferenza, che  viene  accolta  se  approvata  a  maggioranza  dalle
amministrazioni partecipanti con diritto di voto. Con  l'approvazione
della sospensione e' stabilita la data di riconvocazione della  nuova
seduta, che  e'  comunicata  per  via  telematica  solo  ai  soggetti
convocati ed invitati a partecipare alla seduta ma assenti. 
  6. Il presidente chiude la conferenza ed ha l'onere di  trasmettere
integralmente   il   parere   conclusivo   ed   eventuali   ulteriori
osservazioni formulate  dalla  conferenza  sia  alle  amministrazioni
partecipanti con diritto di voto sia al Consiglio  comunale,  per  il
seguito di competenza. 
  7. Se il rappresentante  della  Regione  rileva  la  necessita'  di
applicare l'art. 15-bis,  comma  5  della  legge  regionale  56/1977,
ricorrendo all'espressione del  parere  vincolante  adottato  con  la
deliberazione della Giunta regionale, ne da' avviso nell'ambito della
conferenza; i lavori della conferenza sono quindi prorogati di trenta
giorni per consentire alla Giunta stessa di esprimersi. 
  8. La  seduta  riconvocata,  comunicata  tempestivamente,  per  via
telematica, a tutti i soggetti convocati ed invitati  a  partecipare,
indipendentemente dalla loro  presenza  alla  seduta  precedente,  si
chiude  secondo  le  determinazioni  della  Giunta  regionale  e   il
Presidente  ha  l'onere  di  trasmettere  integralmente  le  relative
conclusioni, sia alle amministrazioni  partecipanti  con  diritto  di
voto sia al Consiglio comunale, per il seguito di competenza.