Art. 15 Parere conclusivo della conferenza sulla proposta tecnica del progetto definitivo 1. La conferenza, a conclusione della discussione sulla proposta tecnica del progetto definitivo, esprime, con votazione, un parere positivo, positivo con condizioni o negativo. 2. Il parere positivo o positivo con condizioni e' trasmesso dal presidente della conferenza al consiglio dell'ente preposto all'approvazione del piano o della variante con le modalita' e le prescrizioni stabilite all'art. 15, comma 14 della legge regionale 56/1977. 3. Il parere negativo impedisce l'approvazione del piano o della variante, comporta la conclusione del procedimento e la decadenza delle misure di salvaguardia sulla proposta tecnica del progetto definitivo; il presidente della conferenza provvede a darne tempestiva comunicazione mediante avviso da esporre sul sito informatico del soggetto proponente e da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 4. La mancata espressione del comune o della forma associativa di comuni che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica, della provincia, della citta' metropolitana o della Regione, presenti in conferenza, sulla decisione conclusiva della conferenza si considera espressione di assenso; in caso di mancata espressione del Ministero si procede comunque. 5. Nel caso in cui la votazione si concluda senza una posizione prevalente, il Ministero vota esclusivamente in merito agli aspetti riguardanti i beni paesaggistici e in tal caso il proprio parere assume carattere vincolante.