Art. 15 
 
              Parere conclusivo della conferenza sulla 
              proposta tecnica del progetto definitivo 
 
  1. La conferenza, a conclusione della  discussione  sulla  proposta
tecnica del progetto definitivo, esprime, con  votazione,  un  parere
positivo, positivo con condizioni o negativo. 
  2. Il parere positivo o positivo con condizioni  e'  trasmesso  dal
presidente  della  conferenza   al   consiglio   dell'ente   preposto
all'approvazione del piano o della variante con  le  modalita'  e  le
prescrizioni stabilite all'art. 15, comma 14  della  legge  regionale
56/1977. 
  3. Il parere negativo impedisce l'approvazione del  piano  o  della
variante, comporta la conclusione del  procedimento  e  la  decadenza
delle misure di salvaguardia  sulla  proposta  tecnica  del  progetto
definitivo;  il  presidente  della  conferenza   provvede   a   darne
tempestiva  comunicazione  mediante  avviso  da  esporre   sul   sito
informatico del soggetto proponente e da  pubblicare  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte. 
  4. La mancata espressione del comune o della forma  associativa  di
comuni  che  svolge  la  funzione  in   materia   di   pianificazione
urbanistica, della provincia,  della  citta'  metropolitana  o  della
Regione, presenti in conferenza,  sulla  decisione  conclusiva  della
conferenza si considera espressione di assenso; in  caso  di  mancata
espressione del Ministero si procede comunque. 
  5. Nel caso in cui la votazione si  concluda  senza  una  posizione
prevalente, il Ministero vota esclusivamente in merito  agli  aspetti
riguardanti i beni paesaggistici e in  tal  caso  il  proprio  parere
assume carattere vincolante.