Art. 16 
 
                Segreteria e verbali della conferenza 
 
  1. Il segretario della conferenza, designato dal  presidente  della
conferenza, verbalizza in maniera sintetica gli interventi nella loro
successione. 
  2. I pareri e i verbali, redatti durante la seduta  e  sottoscritti
dai rappresentanti delle amministrazioni con diritto  di  voto,  sono
prodotti in copia conforme ai sensi del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 13 novembre 2014,  in  formato  PDF/A  firmato
digitalmente ai sensi di legge  dal  segretario  della  conferenza  e
trasmessi  dallo  stesso  per  via  telematica  alle  amministrazioni
partecipanti  con  diritto  di  voto,  indipendentemente  dalla  loro
presenza alla seduta, entro dieci giorni dalla data di ogni riunione,
attraverso posta elettronica  certificata  (PEC)  o  altra  modalita'
telematica definita con provvedimento della Giunta regionale.