Art. 16 Segreteria e verbali della conferenza 1. Il segretario della conferenza, designato dal presidente della conferenza, verbalizza in maniera sintetica gli interventi nella loro successione. 2. I pareri e i verbali, redatti durante la seduta e sottoscritti dai rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto, sono prodotti in copia conforme ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, in formato PDF/A firmato digitalmente ai sensi di legge dal segretario della conferenza e trasmessi dallo stesso per via telematica alle amministrazioni partecipanti con diritto di voto, indipendentemente dalla loro presenza alla seduta, entro dieci giorni dalla data di ogni riunione, attraverso posta elettronica certificata (PEC) o altra modalita' telematica definita con provvedimento della Giunta regionale.