Art. 5 Modalita' di convocazione della conferenza 1. La conferenza e' convocata dal legale rappresentante del soggetto istituzionale che propone il piano, ai sensi dell'art. 15-bis, comma 1 della legge regionale 56/1977. 2. La data di convocazione e la sede di svolgimento della conferenza sono preventivamente concordate tra le amministrazioni aventi diritto di voto; preferibilmente lo svolgimento della conferenza avviene presso la sede regionale territorialmente competente o della provincia o della citta' metropolitana interessata. 3. La comunicazione della convocazione della prima seduta di ciascuna conferenza con la relativa documentazione tecnica e amministrativa prevista dagli articoli 14 o 14-bis della legge regionale 56/1977, da trasmettere ai soggetti di cui all'art. 15-bis, comma 2 della legge regionale 56/1977, e' fatta pervenire alle amministrazioni almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento della seduta, deve indicare oggetto, luogo, data e ora in cui si svolgera' la conferenza ed e' trasmessa in modalita' telematica, secondo le disposizioni di cui all'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), attraverso posta elettronica certificata (PEC) o altra modalita' telematica definita con provvedimento della Giunta regionale. 4. Alla convocazione della conferenza e' allegata la relativa deliberazione e la documentazione tecnica e amministrativa, prodotta secondo le modalita' disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 (Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), in formato PDF/A firmati digitalmente ai sensi di legge. E' altresi' allegato l'elenco puntuale della medesima documentazione che ne attesta la conformita' con quanto deliberato dagli organi dell'ente proponente e che riporta l'impronta digitale dei diversi files, prodotta secondo le modalita' disciplinate dal succitato decreto. 5. Fermo restando l'obbligo di trasmettere la convocazione in modalita' telematica secondo quanto previsto al comma 3, qualora non sia possibile il contestuale invio elettronico in un'unica soluzione della relativa documentazione tecnica e amministrativa, la stessa puo' essere consegnata per le vie ordinarie sotto forma di copia su supporto digitale, almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento della seduta, per consentire agli enti convocati di prendere visione della documentazione pervenuta. Il predetto supporto digitale contiene la medesima documentazione di cui al comma 4. 6. Per consentire l'istruttoria da parte delle amministrazioni coinvolte, nelle more della predisposizione delle specifiche disposizioni relative alla redazione degli elaborati del piano regolatore generale e loro varianti, ai sensi dell'art. 14, comma 3-quinquies della legge regionale 56/1977, sono trasmessi con lo stesso messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o altra modalita' telematica definita con provvedimento della Giunta regionale o sul medesimo supporto digitale gli elementi geografici vettoriali in formato shapefile, georiferiti nel sistema di riferimento UTMWGS84 fuso 32N, utilizzati per la generazione degli elaborati di cui al comma 4, con la relativa attestazione di conformita'. 7. Comunicare esclusivamente l'indirizzo internet dal quale scaricare la documentazione adottata non assolve le incombenze previste a carico dell'ente proponente dall'art. 15, commi 4 e 5 della legge regionale 56/1977. 8. La convocazione della seconda seduta di ciascuna conferenza e' fatta pervenire alle amministrazioni via PEC, almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento della seduta. 9. La conferenza non e' validamente convocata in caso di incompleta individuazione delle amministrazioni con diritto di voto o in caso di ricevimento della convocazione e della documentazione allegata non conforme ai requisiti di cui al presente articolo.