Art. 5 
 
             Modalita' di convocazione della conferenza 
 
  1.  La  conferenza  e'  convocata  dal  legale  rappresentante  del
soggetto istituzionale che  propone  il  piano,  ai  sensi  dell'art.
15-bis, comma 1 della legge regionale 56/1977. 
  2.  La  data  di  convocazione  e  la  sede  di  svolgimento  della
conferenza sono preventivamente  concordate  tra  le  amministrazioni
aventi  diritto  di  voto;  preferibilmente  lo   svolgimento   della
conferenza  avviene  presso  la   sede   regionale   territorialmente
competente  o  della   provincia   o   della   citta'   metropolitana
interessata. 
  3. La  comunicazione  della  convocazione  della  prima  seduta  di
ciascuna  conferenza  con  la  relativa  documentazione   tecnica   e
amministrativa prevista  dagli  articoli  14  o  14-bis  della  legge
regionale 56/1977, da trasmettere ai soggetti di cui all'art. 15-bis,
comma 2 della  legge  regionale  56/1977,  e'  fatta  pervenire  alle
amministrazioni almeno trenta giorni prima della data fissata per  lo
svolgimento della seduta, deve indicare oggetto, luogo, data e ora in
cui  si  svolgera'  la  conferenza  ed  e'  trasmessa  in   modalita'
telematica, secondo le disposizioni di cui all'art.  47  del  decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82   (Codice   dell'amministrazione
digitale), attraverso posta elettronica  certificata  (PEC)  o  altra
modalita'  telematica  definita  con   provvedimento   della   Giunta
regionale. 
  4. Alla convocazione  della  conferenza  e'  allegata  la  relativa
deliberazione e la documentazione tecnica e amministrativa,  prodotta
secondo le modalita' disciplinate  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 (Regole tecniche  in  materia
di formazione,  trasmissione,  copia,  duplicazione,  riproduzione  e
validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione
e   conservazione   dei   documenti   informatici   delle   pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis,  23-ter,  40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione  digitale
di cui al decreto legislativo n.  82  del  2005),  in  formato  PDF/A
firmati digitalmente ai sensi di legge. E' altresi' allegato l'elenco
puntuale della medesima documentazione che ne attesta la  conformita'
con quanto deliberato dagli organi dell'ente proponente e che riporta
l'impronta digitale dei diversi files, prodotta secondo le  modalita'
disciplinate dal succitato decreto. 
  5. Fermo restando  l'obbligo  di  trasmettere  la  convocazione  in
modalita' telematica secondo quanto previsto al comma 3, qualora  non
sia possibile il contestuale invio elettronico in un'unica  soluzione
della relativa documentazione tecnica  e  amministrativa,  la  stessa
puo' essere consegnata per le vie ordinarie sotto forma di  copia  su
supporto digitale, almeno trenta giorni prima della data fissata  per
lo svolgimento della seduta, per consentire agli  enti  convocati  di
prendere visione della documentazione pervenuta. Il predetto supporto
digitale contiene la medesima documentazione di cui al comma 4. 
  6. Per consentire  l'istruttoria  da  parte  delle  amministrazioni
coinvolte,  nelle  more  della   predisposizione   delle   specifiche
disposizioni  relative  alla  redazione  degli  elaborati  del  piano
regolatore generale e loro varianti, ai  sensi  dell'art.  14,  comma
3-quinquies della legge regionale  56/1977,  sono  trasmessi  con  lo
stesso messaggio di  posta  elettronica  certificata  (PEC)  o  altra
modalita'  telematica  definita  con   provvedimento   della   Giunta
regionale o sul medesimo supporto digitale  gli  elementi  geografici
vettoriali  in  formato  shapefile,  georiferiti   nel   sistema   di
riferimento UTMWGS84 fuso 32N, utilizzati per  la  generazione  degli
elaborati di  cui  al  comma  4,  con  la  relativa  attestazione  di
conformita'. 
  7.  Comunicare  esclusivamente  l'indirizzo  internet   dal   quale
scaricare  la  documentazione  adottata  non  assolve  le  incombenze
previste a carico dell'ente proponente dall'art.  15,  commi  4  e  5
della legge regionale 56/1977. 
  8. La convocazione della seconda seduta di ciascuna  conferenza  e'
fatta pervenire alle amministrazioni via  PEC,  almeno  dieci  giorni
prima della data fissata per lo svolgimento della seduta. 
  9. La conferenza non e' validamente convocata in caso di incompleta
individuazione delle amministrazioni con diritto di voto o in caso di
ricevimento della convocazione e della  documentazione  allegata  non
conforme ai requisiti di cui al presente articolo.