Art. 6 Validita' della seduta ed espressione del parere di competenza 1. La seduta della conferenza e' valida con la presenza di almeno tre delle amministrazioni aventi diritto di voto regolarmente convocate e puo' svolgersi anche mediante videoconferenza. 2. Nel caso di assenza del Ministero, il parere previsto dall'art. 15-bis, comma 5-bis della legge regionale 56/1977, puo' essere trasmesso alla conferenza validamente convocata, anche in occasione della seduta conclusiva per l'approvazione della proposta tecnica del progetto definitivo.