Art. 6 
 
                Validita' della seduta ed espressione 
                      del parere di competenza 
 
  1. La seduta della conferenza e' valida con la presenza  di  almeno
tre  delle  amministrazioni  aventi  diritto  di  voto   regolarmente
convocate e puo' svolgersi anche mediante videoconferenza. 
  2. Nel caso di assenza del Ministero, il parere previsto  dall'art.
15-bis, comma  5-bis  della  legge  regionale  56/1977,  puo'  essere
trasmesso alla conferenza validamente convocata, anche  in  occasione
della seduta conclusiva per l'approvazione della proposta tecnica del
progetto definitivo.