Art. 8 Svolgimento della prima seduta della conferenza 1. L'amministrazione proponente illustra i contenuti della proposta tecnica del progetto preliminare del piano o della variante. Nel corso dell'illustrazione i partecipanti possono chiedere chiarimenti e precisazioni su quanto esposto. 2. La conferenza verifica preliminarmente la coerenza degli obiettivi e degli oggetti generali della proposta tecnica del progetto preliminare del piano o della variante con le definizioni dell'art. 17 della legge regionale 56/1977, al fine di stabilire la correttezza della procedura individuata. Gli esiti di tale verifica sono formalizzati nel verbale sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto. 3. Al termine della verifica di cui al comma 2 i rappresentanti di ogni amministrazione con diritto di voto chiedono le eventuali integrazioni agli elaborati trasmessi, ritenute necessarie; la richiesta di integrazioni e' formalizzata nel verbale sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto. 4. Nel caso in cui la decisione assunta dalla conferenza comporti l'integrazione della documentazione prevista dagli articoli 14 e 14-bis della legge regionale 56/1977 la seduta e' sospesa per un tempo massimo di novanta giorni affinche' l'amministrazione proponente proceda all'adozione della documentazione carente, alla relativa pubblicazione e viene riconvocata non prima di trenta giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa richiesta, con le medesime modalita' di cui all'art. 5. 5. Nel caso in cui la conferenza chieda chiarimenti o approfondimenti tecnici, diversi dagli elaborati di cui al comma 4, comunque utili all'espressione dei contributi da parte dei componenti della conferenza, i rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto concordano i tempi per lo svolgimento della seduta conclusiva a seguito del ricevimento della documentazione integrativa richiesta; il periodo necessario per la redazione e trasmissione di tali elaborati di approfondimento non e' computato nei termini previsti per la conclusione del procedimento. E' comunque responsabilita' del soggetto istituzionale che approva il piano o la variante provvedere alla ripubblicazione degli elaborati oggetto di approfondimento, qualora ne ravvisi la necessita'. 6. Il presidente, esaurita l'illustrazione della proposta tecnica di progetto preliminare, apre la discussione nella quale i partecipanti possono intervenire. 7. Esauriti gli interventi, il presidente dichiara conclusa l'illustrazione e, in accordo con i rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto, fissa un termine, non superiore a sessanta giorni in caso di variante strutturale ovvero novanta giorni in caso di variante generale, per la convocazione della seduta conclusiva della conferenza, per consentire ai rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto di formalizzare i propri contributi e osservazioni in forma scritta. 8. I rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto, se lo ritengono necessario, possono prevedere la convocazione di sedute intermedie o incontri tecnici, nel rispetto dei tempi complessivi del procedimento, concordando modalita' e tempi di convocazione; gli esiti di tali riunioni sono formalizzati in un verbale sottoscritto dai rappresentanti medesimi. 9. I rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto, se ritengono necessario disporre di un lasso di tempo piu' ampio, comunque non superiore a ulteriori trenta giorni, motivando, possono, anche a seguito delle sedute o degli incontri tecnici intermedi, chiedere la fissazione della convocazione della seduta conclusiva in una data successiva rispetto a quella prevista. La richiesta e' accolta se approvata all'unanimita' dalle amministrazioni partecipanti con diritto di voto. 10. Ciascun rappresentante delle amministrazioni con diritto di voto, motivando, puo' chiedere la sospensione della seduta della conferenza, che viene accolta se approvata a maggioranza dalle amministrazioni partecipanti con diritto di voto. Con l'approvazione della sospensione e' stabilita la data di riconvocazione della nuova seduta, che e' comunicata per via telematica solo ai soggetti convocati ed invitati a partecipare alla seduta ma assenti. 11. Gli esiti della conferenza sono formalizzati nel verbale sottoscritto dalle amministrazioni partecipanti con diritto di voto al termine della seduta. 12. Il presidente chiude la seduta dando atto della data di svolgimento della seduta conclusiva, che viene comunque comunicata tempestivamente, per via telematica, a tutti i soggetti convocati ed invitati a partecipare, indipendentemente dalla loro presenza alla seduta. Eventuali variazioni della data sono comunicate con le stesse modalita'.