Art. 8 
 
                   Svolgimento della prima seduta 
                          della conferenza 
 
  1. L'amministrazione proponente illustra i contenuti della proposta
tecnica del progetto preliminare del  piano  o  della  variante.  Nel
corso dell'illustrazione i partecipanti possono chiedere  chiarimenti
e precisazioni su quanto esposto. 
  2.  La  conferenza  verifica  preliminarmente  la  coerenza   degli
obiettivi  e  degli  oggetti  generali  della  proposta  tecnica  del
progetto preliminare del piano o della variante  con  le  definizioni
dell'art. 17 della legge regionale 56/1977, al fine di  stabilire  la
correttezza della procedura individuata. Gli esiti di  tale  verifica
sono formalizzati nel verbale sottoscritto dai  rappresentanti  delle
amministrazioni con diritto di voto. 
  3. Al termine della verifica di cui al comma 2 i rappresentanti  di
ogni amministrazione  con  diritto  di  voto  chiedono  le  eventuali
integrazioni  agli  elaborati  trasmessi,  ritenute  necessarie;   la
richiesta di integrazioni e' formalizzata  nel  verbale  sottoscritto
dai rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto. 
  4. Nel caso in cui la decisione assunta dalla  conferenza  comporti
l'integrazione della documentazione  prevista  dagli  articoli  14  e
14-bis della legge regionale 56/1977 la  seduta  e'  sospesa  per  un
tempo  massimo  di   novanta   giorni   affinche'   l'amministrazione
proponente proceda all'adozione della  documentazione  carente,  alla
relativa pubblicazione e viene riconvocata non prima di trenta giorni
dalla trasmissione della documentazione integrativa richiesta, con le
medesime modalita' di cui all'art. 5. 
  5.  Nel  caso  in  cui   la   conferenza   chieda   chiarimenti   o
approfondimenti tecnici, diversi dagli elaborati di cui al  comma  4,
comunque utili all'espressione dei contributi da parte dei componenti
della conferenza, i rappresentanti delle amministrazioni con  diritto
di voto concordano i tempi per lo svolgimento della seduta conclusiva
a seguito del ricevimento della documentazione integrativa richiesta;
il periodo  necessario  per  la  redazione  e  trasmissione  di  tali
elaborati di approfondimento non e' computato  nei  termini  previsti
per la conclusione del procedimento. E' comunque responsabilita'  del
soggetto istituzionale che approva il piano o la variante  provvedere
alla ripubblicazione  degli  elaborati  oggetto  di  approfondimento,
qualora ne ravvisi la necessita'. 
  6. Il presidente, esaurita l'illustrazione della  proposta  tecnica
di  progetto  preliminare,  apre  la  discussione   nella   quale   i
partecipanti possono intervenire. 
  7.  Esauriti  gli  interventi,  il  presidente  dichiara   conclusa
l'illustrazione  e,   in   accordo   con   i   rappresentanti   delle
amministrazioni con diritto di voto, fissa un termine, non  superiore
a sessanta giorni in caso  di  variante  strutturale  ovvero  novanta
giorni in caso di variante generale, per la convocazione della seduta
conclusiva della conferenza, per consentire ai  rappresentanti  delle
amministrazioni  con  diritto  di  voto  di  formalizzare  i   propri
contributi e osservazioni in forma scritta. 
  8. I rappresentanti delle amministrazioni con diritto di  voto,  se
lo ritengono necessario, possono prevedere la convocazione di  sedute
intermedie o incontri tecnici, nel rispetto dei tempi complessivi del
procedimento, concordando modalita'  e  tempi  di  convocazione;  gli
esiti di tali riunioni sono formalizzati in un  verbale  sottoscritto
dai rappresentanti medesimi. 
  9. I rappresentanti delle amministrazioni con diritto di  voto,  se
ritengono necessario disporre  di  un  lasso  di  tempo  piu'  ampio,
comunque non superiore a ulteriori trenta giorni, motivando, possono,
anche a seguito delle sedute  o  degli  incontri  tecnici  intermedi,
chiedere la fissazione della convocazione della seduta conclusiva  in
una data successiva rispetto  a  quella  prevista.  La  richiesta  e'
accolta   se   approvata   all'unanimita'    dalle    amministrazioni
partecipanti con diritto di voto. 
  10. Ciascun rappresentante delle  amministrazioni  con  diritto  di
voto, motivando, puo' chiedere  la  sospensione  della  seduta  della
conferenza, che  viene  accolta  se  approvata  a  maggioranza  dalle
amministrazioni partecipanti con diritto di voto. Con  l'approvazione
della sospensione e' stabilita la data di riconvocazione della  nuova
seduta, che  e'  comunicata  per  via  telematica  solo  ai  soggetti
convocati ed invitati a partecipare alla seduta ma assenti. 
  11. Gli  esiti  della  conferenza  sono  formalizzati  nel  verbale
sottoscritto dalle amministrazioni partecipanti con diritto  di  voto
al termine della seduta. 
  12. Il presidente  chiude  la  seduta  dando  atto  della  data  di
svolgimento della seduta conclusiva, che  viene  comunque  comunicata
tempestivamente, per via telematica, a tutti i soggetti convocati  ed
invitati a partecipare, indipendentemente dalla  loro  presenza  alla
seduta. Eventuali variazioni della data sono comunicate con le stesse
modalita'.