Art. 9 Seduta conclusiva della conferenza 1. I partecipanti, ciascuno per le materie di propria competenza, presentano al presidente, in forma scritta, osservazioni e contributi, trasmessi anche per via telematica, di cui il soggetto proponente si avvale per la predisposizione del progetto preliminare. 2. Ogni partecipante puo' illustrare i contenuti del proprio documento. 3. Ciascun rappresentante delle amministrazioni con diritto di voto, motivando, puo' chiedere la sospensione della seduta della conferenza, che viene accolta se approvata a maggioranza dalle amministrazioni partecipanti con diritto di voto. Con l'approvazione della sospensione e' stabilita la data di riconvocazione della nuova seduta, che e' comunicata per via telematica solo ai soggetti convocati ed invitati a partecipare alla seduta ma assenti. 4. Il Presidente, esaurita la discussione, chiude la conferenza, dando lettura del verbale che viene sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto al termine della seduta.