Art. 9 
 
                 Seduta conclusiva della conferenza 
 
  1. I partecipanti, ciascuno per le materie di  propria  competenza,
presentano  al  presidente,  in   forma   scritta,   osservazioni   e
contributi, trasmessi anche per via telematica, di  cui  il  soggetto
proponente si avvale per la predisposizione del progetto preliminare. 
  2. Ogni  partecipante  puo'  illustrare  i  contenuti  del  proprio
documento. 
  3. Ciascun rappresentante  delle  amministrazioni  con  diritto  di
voto, motivando, puo' chiedere  la  sospensione  della  seduta  della
conferenza, che  viene  accolta  se  approvata  a  maggioranza  dalle
amministrazioni partecipanti con diritto di voto. Con  l'approvazione
della sospensione e' stabilita la data di riconvocazione della  nuova
seduta, che  e'  comunicata  per  via  telematica  solo  ai  soggetti
convocati ed invitati a partecipare alla seduta ma assenti. 
  4. Il Presidente, esaurita la discussione,  chiude  la  conferenza,
dando lettura del verbale che viene sottoscritto  dai  rappresentanti
delle amministrazioni con diritto di voto al termine della seduta.