Art. 2 
 
         Modificazione dell'art. 34 della legge provinciale 
                    sulle politiche sociali 2007 
 
  1. Alla fine del comma 2-bis dell'art. 34 della  legge  provinciale
sulle politiche sociali 2007 e' inserito il  seguente  periodo:  «Con
deliberazione  della  giunta   provinciale,   previo   parere   della
competente commissione permanente  del  consiglio  provinciale,  sono
definite le ulteriori forme  di  coordinamento  tra  la  Provincia  e
l'Azienda provinciale per i servizi sanitari  al  fine  di  garantire
funzioni di supporto e di consulenza a favore  dei  soggetti  cui  la
legge attribuisce funzioni connesse alla tutela dei minori.».