Art. 2 Modificazione dell'art. 34 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 1. Alla fine del comma 2-bis dell'art. 34 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e' inserito il seguente periodo: «Con deliberazione della giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale, sono definite le ulteriori forme di coordinamento tra la Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di garantire funzioni di supporto e di consulenza a favore dei soggetti cui la legge attribuisce funzioni connesse alla tutela dei minori.».