Art. 10 Modificazioni dell'art. 9 della legge provinciale sulle cave 2006 1. Nel comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «delle determinazioni, se dovute, della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «dei provvedimenti, se dovuti, della sottocommissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio». 2. Il comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale sulle cave 2006 sostituito dal seguente: «2. Nei successivi sessanta giorni la sottocommissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio, il comitato tecnico forestale o la struttura provinciale competente in materia forestale effettuano l'esame e le valutazioni istruttorie pertinenti; in deroga alle disposizioni vigenti i relativi provvedimenti sono resi al comitato cave.» 3. Il comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale sulle cave 2006 e' abrogato. 4. Nel comma 5 dell'art. 9 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «Le determinazioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale e di vincolo idrogeologico, espresse ai sensi del comma 1, tengono luogo dei provvedimenti e degli atti previsti dalle leggi vigenti nelle corrispondenti materie.» sono soppresse. 5. Nel comma 5 dell'art. 9 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «Tali determinazioni, se sono negative o esprimono prescrizioni, sono vincolanti ai fini dell'espressione del parere del comitato cave. Se nella seduta del comitato cave c'e' motivato dissenso rispetto a prescrizioni contenute in queste determinazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I provvedimenti previsti dal comma 1, se sono negativi o esprimono prescrizioni, sono vincolanti ai fini dell'espressione del parere del comitato cave. Se nella seduta del comitato cave c'e' motivato dissenso rispetto a prescrizioni contenute in questi provvedimenti». 6. Alla fine del comma 5 dell'art. 9 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: «Fino alla decisione della Giunta provinciale il termine del procedimento e' sospeso.»