Art. 13 Modificazioni dell'art. 12 della legge provinciale sulle cave 2006 1. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «asta pubblica o licitazione privata, anche per singole fasi,» sono sostituite dalle seguenti: «procedura a evidenza pubblica». 2. Alla fine del comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: «, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11-bis, salvo i casi relativi alle aree di risulta, che possono essere concesse a terzi secondo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis di quest'articolo». 3. Il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale sulle cave 2006 e' sostituito dal seguente: «2. La gara effettuata sulla base di un bando a cui sono allegati il progetto di coltivazione e il disciplinare approvati ai sensi dell'art. 11, comma 3.» 4. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale sulle cave 2006 e' inserito il seguente: «2-bis. Il comune vieta la partecipazione alla gara a concorrenti che nel triennio precedente termine di presentazione dell'offerta sono decaduti da concessioni di cui erano titolari in ragione delle violazioni commesse.» 5. comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale suite cave 2006 sostituito dal seguente: «3. Il prezzo unitario a base d'asta riferito al metro cubo di materiale da estrarre canone annuo di concessione e' determinato dal prezzo unitario di aggiudicazione applicato al volume di materiale estratto nell'anno. Il canone annuo minimo, risultante dal prezzo unitario offerto per la quantita' minima di volume di materiale da estrarre nell'anno individuata dal progetto di coltivazione, e' dovuto anche quando la quantita' estratta e' inferiore a quella minima.» 6. Dopo il comma 4 dell'art. 12 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inseriti i seguenti: «4-bis. bando di gara prevede, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato dal concessionario uscente o dei lavoratori svantaggiati, quali i disoccupati di lungo periodo del settore. 4-ter. Il bando prevede l'obbligo, per il concessionario, di presentare una fideiussione per il pagamento diretto, da parte del comune, degli importi dovuti dal concessionario in adempimento degli obblighi retributivi e contributivi. L'importo della fideiussione tale da consentire il pagamento di due mensilita' per ciascuno dei dipendenti del concessionario, come individuati dal piano sull'occupazione presentato in sede di offerta. Con deliberazione della Giunta provinciale puo' essere definito ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione di questo comma.» 7. Nel comma 6 dell'art. 12 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «Qualora l'elaborazione» sono sostituite dalle seguenti: rispetto di quanto previsto da questa legge, in relazione ad attivita' di cava che si svolgono in sotterraneo, secondo quanto previsto dal piano cave, se l'elaborazione». 8. Il comma 8 dell'art. 12 della legge provinciale sulle cave 2006 e' abrogato.