Art. 13 
 
 Modificazioni dell'art. 12 della legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale sulle cave 2006
le parole: «asta pubblica o licitazione privata,  anche  per  singole
fasi,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «procedura   a   evidenza
pubblica». 
  2. Alla fine del comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale sulle
cave 2006 sono inserite le parole: «, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 11-bis, salvo i casi relativi alle  aree  di  risulta,  che
possono essere concesse a terzi secondo quanto previsto dai commi 5 e
5-bis di quest'articolo». 
  3. Il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale sulle cave  2006
e' sostituito dal seguente: 
  «2. La gara effettuata sulla base di un bando a cui  sono  allegati
il progetto di coltivazione e  il  disciplinare  approvati  ai  sensi
dell'art. 11, comma 3.» 
  4. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale sulle  cave
2006 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Il comune vieta la partecipazione alla gara  a  concorrenti
che nel triennio precedente  termine  di  presentazione  dell'offerta
sono decaduti da concessioni di cui erano titolari in  ragione  delle
violazioni commesse.» 
  5. comma 3 dell'art. 12 della legge  provinciale  suite  cave  2006
sostituito dal seguente: 
  «3. Il prezzo unitario a base d'asta  riferito  al  metro  cubo  di
materiale da estrarre canone annuo di concessione e' determinato  dal
prezzo unitario di aggiudicazione applicato al  volume  di  materiale
estratto nell'anno. Il canone annuo  minimo,  risultante  dal  prezzo
unitario offerto per la quantita' minima di volume  di  materiale  da
estrarre nell'anno  individuata  dal  progetto  di  coltivazione,  e'
dovuto anche quando la  quantita'  estratta  e'  inferiore  a  quella
minima.» 
  6. Dopo il comma 4 dell'art. 12 della legge provinciale sulle  cave
2006 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis.  bando  di  gara  prevede,  nel   rispetto   dei   principi
dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte  a  promuovere
la   stabilita'   occupazionale   del   personale    impiegato    dal
concessionario  uscente  o  dei  lavoratori  svantaggiati,  quali   i
disoccupati di lungo periodo del settore. 
  4-ter. Il  bando  prevede  l'obbligo,  per  il  concessionario,  di
presentare una fideiussione per il pagamento diretto,  da  parte  del
comune, degli importi dovuti dal concessionario in adempimento  degli
obblighi retributivi e  contributivi.  L'importo  della  fideiussione
tale da consentire il pagamento di due mensilita'  per  ciascuno  dei
dipendenti   del   concessionario,   come   individuati   dal   piano
sull'occupazione presentato in sede  di  offerta.  Con  deliberazione
della Giunta provinciale puo' essere definito ogni ulteriore  aspetto
necessario all'attuazione di questo comma.» 
  7. Nel comma 6 dell'art. 12 della legge provinciale sulle cave 2006
le parole: «Qualora l'elaborazione» sono sostituite  dalle  seguenti:
rispetto  di  quanto  previsto  da  questa  legge,  in  relazione  ad
attivita' di cava che si  svolgono  in  sotterraneo,  secondo  quanto
previsto dal piano cave, se l'elaborazione». 
  8. Il comma 8 dell'art. 12 della legge provinciale sulle cave  2006
e' abrogato.