Art. 16 
 
 Inserimento dell'art. 12.3 nella legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. Dopo l'art. 12.2 della legge  provinciale  sulle  cave  2006  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 12.3. (Valorizzazione della filiera con ricorso  a  forme  di
aggregazione tra imprenditori  e  a  modelli  di  integrazione  nella
filiera di imprese  artigiane  qualificate)  -  1.  Per  le  cave  di
porfido, la Giunta provinciale, con  propria  deliberazione  adottata
previo parere della competente commissione permanente  del  Consiglio
provinciale, puo' individuare le modalita' di applicazione di  questa
legge, quando il concessionario e' un consorzio o un diverso soggetto
formato da piu' imprese, quando il concessionario conclude con  altre
imprese un contratto per l'esecuzione unitaria  di  una  o  attivita'
oggetto di concessione o  quando  un  concessionario  cede  materiale
grezzo a un altro soggetto titolare di concessione ai sensi di questa
legge. 
  2. Per le cave di porfido, ai fini dello sviluppo  integrato  delle
filiere produttive previsto dall'art. 1, la Giunta  provinciale,  con
propria  deliberazione  adottata  previo  parere   della   competente
commissione permanente del Consiglio provinciale, puo' consentire  un
incremento della percentuale  prevista  dall'art.  11-bis,  comma  4,
lettera  c),  quando  il  concessionario  trasferisce  la  parte   di
materiale che eccede il 20 per cento a imprese dotate di  un  marchio
di qualita' con le caratteristiche  previste  dall'art.  23-bis,  che
effettuano lavorazioni richiedenti elevata specializzazione. 
  3.  Le  deliberazioni  previste  da  quest'articolo  prevedono,  se
necessario, le modalita' di applicazione degli obblighi e dei divieti
previsti da questa legge e delle  ipotesi  di  decadenza,  e  possono
escludere l'applicazione di  alcune  disposizioni  di  questa  legge,
fermo restando il rispetto delle sue finalita'.»