Art. 16 Inserimento dell'art. 12.3 nella legge provinciale sulle cave 2006 1. Dopo l'art. 12.2 della legge provinciale sulle cave 2006 e' inserito il seguente: «Art. 12.3. (Valorizzazione della filiera con ricorso a forme di aggregazione tra imprenditori e a modelli di integrazione nella filiera di imprese artigiane qualificate) - 1. Per le cave di porfido, la Giunta provinciale, con propria deliberazione adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, puo' individuare le modalita' di applicazione di questa legge, quando il concessionario e' un consorzio o un diverso soggetto formato da piu' imprese, quando il concessionario conclude con altre imprese un contratto per l'esecuzione unitaria di una o attivita' oggetto di concessione o quando un concessionario cede materiale grezzo a un altro soggetto titolare di concessione ai sensi di questa legge. 2. Per le cave di porfido, ai fini dello sviluppo integrato delle filiere produttive previsto dall'art. 1, la Giunta provinciale, con propria deliberazione adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, puo' consentire un incremento della percentuale prevista dall'art. 11-bis, comma 4, lettera c), quando il concessionario trasferisce la parte di materiale che eccede il 20 per cento a imprese dotate di un marchio di qualita' con le caratteristiche previste dall'art. 23-bis, che effettuano lavorazioni richiedenti elevata specializzazione. 3. Le deliberazioni previste da quest'articolo prevedono, se necessario, le modalita' di applicazione degli obblighi e dei divieti previsti da questa legge e delle ipotesi di decadenza, e possono escludere l'applicazione di alcune disposizioni di questa legge, fermo restando il rispetto delle sue finalita'.»