Art. 2 Inserimento dell'art. 1-bis nella legge provinciale sulle cave 2006 1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale sulle cave 2006 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis. (Tutela del lavoro nelle cave) - 1. Per le finalita'. dell'art. 1, comma 1-bis, questa legge tutela lavoro nelle attivita' di coltivazione e lavorazione dei materiali di cava, attraverso misure volte a garantire i diritti dei lavoratori, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e l'occupazione, quali, in particolare: a) l'introduzione di obblighi di lavorazione con ricorso a propri dipendenti; b) l'introduzione di obblighi di comunicazione relativi ai soggetti che effettuano la seconda lavorazione; c) la necessita di valutare le caratteristiche del piano per l'occupazione e la qualita' dell'ambiente di lavoro nell'ambito dell'offerta per l'affidamento della concessione; d) l'obbligo di introdurre clausole sociali volte a promuovere la stabilita occupazionale dei lavoratori nel caso di aggiudicazione della concessione a un nuovo concessionario e l'applicazione di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore lapidei e del relativo contratto territoriale integrativo provinciale; e) la previsione del pagamento diretto, da parte del comune, degli importi dovuti dal concessionario per l'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi, con ricorso alla cauzione prevista dall'art. 12; f) la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto; g) l'introduzione di specifiche ipotesi di decadenza della concessione e dell'autorizzazione in caso di violazioni materia di lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro.»